LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26644-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. KRAL 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLA PROPATO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCA BURZA;
– controricorrente –
contro
ACD PETACCIATO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 137/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sentenza n. 173/14, sez. 3, accoglieva il ricorso proposto da D.C. avverso gli avvisi di accertamento ***** per Iva 2007; ***** per Ires 2006 e 2007 e ***** per Iva 2007 in quanto notificati tardivamente.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 137/1/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso il contribuente.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che, avendo l’associazione sportiva presentato in via telematica la dichiarazione in data 24.9.07, la notifica degli avvisi sarebbe dovuta avvenire entro il 31.11.2011 e non entro il 31.12.2012.
Sostiene l’Agenzia che, poichè il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 2, prescrive che le persone giuridiche devono presentare la dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che nel caso di specie cadeva il 31.1.18, con la conseguenza che il termine per la notifica degli avvisi scadeva il 31.12.12.
Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare in analoga fattispecie che in tema di IVA, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, nel prevedere che gli avvisi relativi alle rettifiche “devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”, pone la dichiarazione del contribuente quale inequivoco referente temporale “a quo” della decadenza imposta al potere di rettifica dell’ufficio finanziario. (Cass. 4998/07 vedi anche 24767/15).
Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4000,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019