LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 18204-2019 proposto da:
V.P., T.V., difensori di F.V., N.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, rappresentati e difesi da se medesimi;
– ricorrenti –
contro
M.M., S.R., CURATELA FALLIMENTO *****
SCCA A RL;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 12275/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.
CONSIDERATO
che, con ricorso ex art. 288 c.p.c., gli avvocati T.V. e V.P., “rispettivamente il primo procuratore e difensore di N.G.” ed “entrambi di F.V.” nel procedimento iscritto al n. R.G. 16642/2017, hanno chiesto la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza di questa Corte n. 12275 del 9 maggio 2019, in punto di determinazione relative alle spese del giudizio di legittimità;
che il ricorso è stato notificato alle parti interessate;
che, a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio;
che i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sulla richiesta dei difensori dichiaratisi antistatari e sulla liquidazione degli “accessori per compensi avvocato dovuti per legge”, nonchè la mancata specificazione del tipo di liquidazione a cui sia da imputare la somma di Euro 100,00, come pertinente alla condanna dei soccombenti al pagamento della somma di Euro 3.100,00;
che l’istanza può essere accolta, trattandosi negli indicati casi di errori determinati da mere sviste di carattere materiale;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi appunto di procedimento per correzione di errori materiali (Cass., n. 25156/2019).
PQM
Accoglie l’istanza e dispone che, laddove nell’ordinanza di questa Corte n. 12275 del 9 maggio 2019 è scritto “liquidando a carico di ciascuno di essi la somma di Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00) nei confronti di ciascuno dei resistenti”, deve intendersi scritto “liquidando a carico di ciascuno di essi la somma di cui Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre al 15% per rimborso spese generali, C.A.P. e I.V.A., come per legge nei confronti di ciascuno di resistenti e per essi in favore degli avvocati T.V. e V.P., quali procuratori dei resistenti dichiaratisi antistatari”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 8 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019