LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23989-2018 proposto da:
C.A., F.P.P., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrenti –
contro
CASSA RURALE – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO SOCIETA’
COOPERATIVA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SILVE1 11, rappresentata e difesa dagli avvocati EDOARDO STAUNOVO POLACCO, GIORGIO TARZIA;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 8642/2017de1 TRIBUNALE di BERGAMO, emessa il 18/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bergamo ha respinto il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza di sequestro conservativo concessa dal giudice del medesimo ufficio;
– che tale provvedimento viene impugnato con ricorso per cassazione dai soccombenti, sulla base di due motivi;
– che si difende l’intimata con controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..
RITENUTO
– che il ricorso è inammissibile;
– che, invero, i provvedimenti resi in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. sono – al pari dei provvedimenti cautelari oggetto di reclamo – destinati a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito e non idonei a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato (cfr., e multir. Cass. 18 maggio 2018, n. 12229; Cass. 20 aprile 2018, n. 9830; Cass. 22 novembre 2016, n. 23763; e già Cass. S.U. n. 824/95; S.U. n. 3380/98; Sez. 2 n. 2942/99; Sez. 1 n. 1518/12; Id. n. 7429/12; Id. n. 28673/13;
– che il provvedimento impugnato costituisce dunque una misura cautelare e provvisoria anche per gli effetti che può produrre nel momento in cui viene portato ad esecuzione, perchè, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuisce su detti diritti a definizione di una controversia, nè ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale, a fronte della facoltà della parte di attivarsi per avviare il giudizio di merito al fine di accertare l’infondatezza dei presupposti di diritto posti a fondamento della pronuncia cautelare;
– che le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15%, e ulteriori oneri di legge.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019