Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31368 del 02/12/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5797-21118 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, in persona dell’estitore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

SAES SRL;

contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 1023/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.3.2017, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di M.G. volta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Trenitalia s.p.a., previa declaratoria della irregolarità della somministrazione in virtù della quale SAES s.r.l. lo aveva inviato in missione per lo svolgimento di mansioni di tecnico di manutenzione;

che avverso tale pronuncia M.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che Trenitalia s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre SAES s.r.l.

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato tardivamente memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito “confermato la valutazione del primo giudice in merito alla discordanza delle deposizioni testimoniali”, nonostante “la copiosa documentazione versata in atti” e che “le circostanze esposte sempre in primo grado (fossero) state confermate dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dai testimoni in corso di causa” (così il ricorso, pag. 12);

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 – 29, quale conseguenza della “mancata valutazione delle prove e (del)la conseguente erronea decisione giudiziale” (ibid., pag. 18);

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito omesso l’esame “della documentazione versata in atti già nel giudizio di primo grado e delle dichiarazioni testimoniali” (ibid., pag. 25);

che i motivi possono essere trattati congiuntamente, tutti lamentando, indipendentemente dalla formulazione della rubrica, presunti vizi rilevanti ex art. 360 c.p.c., n. 5, nell’accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali in ordine alla (in)sussistenza dei presupposti fattuali per l’accoglimento della domanda oggetto del giudizio;

che, trattandosi in specie di doppia conforme in punto di accertamento di fatto, è sufficiente al riguardo ricordare che il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (art. 348 – ter c.p.c., u.c.);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro. 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472