LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13594-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI N. 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
– controricorrente –
e contro
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1889/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
FATTO E DIRITTO
CONSIDERATO CHE:
il decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, con la relazione del giudice relatore, non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., al difensore della ricorrente, avv.to Enrico Fronticelli;
infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, nonostante la ricorrente avesse indicato correttamente l’indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 183 del 2011, art. 25;
ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell’impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell’art. 136 c.p.c., comma 3, come da questa Corte già affermato, ex plurimis, con ordinanza n. 0752 del 2013;
pertanto, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio con la relazione del consigliere relatore.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019