Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.34476 del 27/12/2019

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Avvocato, giudizio disciplinare, ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense, enunciazione specifica dei motivi.

Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina - che a norma dell'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi sui quali si fonda - non si applica il disposto dell'art. 342 c.p.c. sull'atto di appello, atteso che, dopo la riforma dell'ordinamento professionale forense di cui alla l. n. 247 del 2012, anche il procedimento davanti al Consiglio distrettuale conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, svolgendo detto organo una funzione amministrativa di natura giustiziale.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al N. R.G. 22941/2019 proposto da:

F.R., rappresentata e difesa dall’Avvocato Dario Masini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via dei Prati Fiscali, n. 321; ammiss. Gratuito patrocinio Deluib. 5 settembre 2019;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 41/2019, depositata il 12 giugno 2019;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17 dicembre 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Celentano Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con assorbimento della richiesta di sospensiva;

udito l’Avvocato Dario Masini.

FATTI DI CAUSA

1. – Nella seduta del 20 marzo 2014, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato F.R.:

A) per avere, in violazione degli artt. 7 e 38 codice deontologico, tenuto un comportamento contrario al dovere di fedeltà nello svolgimento della propria attività professionale, nonchè contrario gli interessi della propria assistita, signora P.F., comportamento consistito nel non avere provveduto ad iniziare alcuna azione nei confronti della società Rete Sole a r.l., quale datrice di lavoro della P., per il mancato versamento degli stipendi e dell’indennità di maternità, e nell’avere costantemente rassicurato la propria cliente sull’andamento della pratica, rappresentandole una situazione non corrispondente al vero, dal momento che nessun accordo con la controparte era stato raggiunto, nè alcun tentativo di conciliazione, causa o ricorso erano stati avviati, con conseguente pregiudizio dei diritti facenti capo alla P., pur avendo percepito in più riprese da quest’ultima compensi, pari a Euro 1.317;

B) per avere, in violazione dell’art. 15 del codice deontologico, percepito compensi omettendo la fatturazione di somme di denaro ricevute in contanti (in data 19 marzo 2013, pari a Euro 317, e in data 27 settembre 2013, pari a Euro 1.000);

C) per avere esercitato abusivamente la professione di avvocato nonostante la sospensione cautelare a tempo indeterminato adottata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia in data 4 luglio 2013 e notificata all’avv. F. in data 18 luglio 2013, violando così l’art. 5 codice deontologico.

Il Consiglio distrettuale di disciplina dell’Umbria, con decisione in data 12 ottobre 2015, ritenendo accertati i fatti contestati, irrogava all’avv. F. la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per un anno.

2. – Il Consiglio nazionale forense, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 12 giugno 2019, ha rigettato il ricorso dell’incolpata.

2.1. – Per quanto qui ancora rileva, il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito il motivo di impugnazione rivolto a censurare la decisione impugnata per essersi basata esclusivamente su deposizioni testimoniali senza esplorare l’attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni con supplementi istruttori e con l’audizione di ulteriori testi.

2.1.1. – Sotto il primo profilo, il CNF – dopo avere affermato che, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., “i confini dell’esame della controversia, ovvero l’ambito di indagine, cui è chiamato il giudice di appello, sono necessariamente delineati dall’appellante il quale, nel proprio atto introduttivo, è tenuto ad enucleare ed evidenziare i motivi specifici dell’impugnazione” – ha rilevato che “il motivo di impugnazione non ha i requisiti” prescritti, atteso che l’avv. F. “si è limitata a contestare la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina lamentando una istruttoria incompleta e l’assenza degli illeciti a lei contestati e non ha assolutamente indicato: le parti della decisione che si intende impugnare; quali siano gli errori nella ricostruzione del fatto compiuti dal giudice di primo grado; quali siano le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; le ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del giudice di prime cure”. Leggendo “il motivo di gravame in esame” – ha proseguito il Consiglio nazionale forense – “non è dato capire quali siano i profili di impugnazione non esaminati dal giudice di primo grado, nè tanto meno è dato sapere quali siano le considerazioni in correlazione e contrapposizione a quelle riportate dal primo giudice nella decisione oggi impugnata”. Di qui la conclusione che “con ogni evidenza il motivo di gravame, non contenendo specifiche censure alle argomentazioni contenute nella puntuale ed esaustiva decisione adottata dal giudice di prime cure, è da ritenersi inammissibile per violazione del dettato di cui agli artt. 342 e 348 c.p.c.”.

2.1.2. – Il CNF ha, “ad ogni buon conto”, ritenuto infondata l’impugnazione anche nel merito, sul rilievo che dall’esame delle risultanze processuali (deposizioni testimoniali e documenti prodotti) si evince chiaramente ed in modo incontestato che la ricorrente ha svolto la professione legale nei mesi di settembre e ottobre 2013, ossia nel periodo in cui era stata sospesa dall’esercizio della professione, e ha percepito somme dall’esponente senza adempiere ai propri obblighi fiscali.

3. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense l’avvocato F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 luglio 2019, sulla base di tre motivi. La ricorrente ha chiesto anche la sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

L’intimato Consiglio dell’ordine non ha svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (art. 360 c.p.c., n. 5; violazione ed errata applicazione degli artt. 342 e 348 c.p.c.; violazione della L. n. 247 del 2012, art. 37 con riferimento al R.D. n. 37 del 1934, artt. 49 e 65) la ricorrente censura innanzitutto che la sentenza impugnata abbia ritenuto che le norme di cui agli artt. 342 e 348 c.p.c. possano applicarsi, sic et simpliciter, a disciplinare le forme e i contenuti dell’atto di gravame dell’incolpato che ha subito un provvedimento disciplinare da parte del Consiglio distrettuale di disciplina e contesta, in ogni caso, la statuizione secondo cui l’atto di gravame interposto dinanzi al Consiglio nazionale forense non avesse i requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c.

Con il secondo mezzo (art. 360 c.p.c., n. 5; vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) la F. si duole dell’omessa considerazione, da parte del CNF, delle doglianze della ricorrente, sia sul punto di innocenza rispetto ad ogni capo di incolpazione (quantomeno con riferimento alla mancata prestazione di attività professionale e all’esercizio abusivo della professione e in periodo di sospensione cautelare), sia sulle produzioni documentali e sulle richieste istruttorie (rispetto alle quali non si darebbe nè cenno sulla richiesta nè cenno di risposta riguardo alla loro potenziale irricevibilità). Vi sarebbe, nella sentenza impugnata, mancanza assoluta di motivi, sotto l’aspetto materiale e grafico, con conseguente violazione dell’art. 27 Cost., comma 2 e art. 111 Cost. e art. 6 della CEDU.

Il terzo motivo (art. 360 c.p.c., n. 5) lamenta violazione ed errata e mancata applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 63, comma 4, secondo cui è in facoltà del Consiglio nazionale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti; violazione della L. n. 247 del 2012, art. 59, comma 1 e art. 10 del regolamenton. 2 del 2014; violazione e mancata applicazione dell’art. 27 Cost., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 2, art. 111 Cost. e art. 6 CEDU (principio di non colpevolezza e di quello di una prova di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e del diritto al contraddittorio, nonchè di una prova che si formi nel contraddittorio); violazione ed errata applicazione dell’art. 192 c.p.p. (violazione del principio del libero convincimento da parte del giudice che si sottrae all’istanza di ulteriori indagini sollevata dalla ricorrente nell’atto di gravame).

2. – Il primo motivo è fondato.

Ha errato il CNF a ritenere il ricorso dell’incolpato al giudice disciplinare avverso la pronuncia del Consiglio distrettuale di disciplina assoggettato alla disciplina dell’art. 342 c.p.c. e quindi a richiedere che esso contenga “l’individuazione delle statuizioni concretamente impugnate” e “l’esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del giudice di prime cure ovvero” la prospettazione di un nuovo profilo “che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo giudice”.

Questa Corte (Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15122) ha infatti già statuito che il giudizio di competenza del Consiglio nazionale forense a seguito di ricorso avverso provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio dell’ordine e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

Tale principio – enunciato dalle Sezioni Unite con riferimento al ricorso proposto innanzi al CNF avverso il provvedimento disciplinare emanato dal Consiglio dell’ordine territoriale – è applicabile, dopo la riforma dell’ordinamento professionale forense di cui alla L. n. 247 del 2012, con riguardo all’impugnazione dinanzi al CNF della decisione resa dal Consiglio distrettuale di disciplina, giacchè anche il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente, svolgendo detto organo una funzione amministrativa di natura giustiziale (cfr. Cass., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16993).

Ne deriva che al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione disciplinare emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell’art. 342 c.p.c., come si è affermato invece nell’impugnata sentenza.

Ciò, peraltro, non toglie che, a norma del R.D. n. 37 del 1934, art. 59 richiamato dalla L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 2, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere “l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda” (cfr. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28049).

Ma, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 c.p.c., pur non occorrendo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e deì punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199); affinchè sia rispettato il precetto di cui al R.D. n. 37 del 1934, art. 59 basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio distrettuale di disciplina, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto all’esame del giudice disciplinare.

2.1. – Nella specie il ricorso dell’incolpata al Consiglio nazionale forense è stato formulato nel rispetto della prescrizione formale, con l’indicazione dei motivi specifici.

Infatti l’incolpata si è doluta, con il terzo motivo (sviluppato da pagina 5 a pagina 8) del ricorso al CNF, del fatto che il provvedimento disciplinare fosse basato esclusivamente sui testi dell’accusa e non avesse esplorato l’attendibilità delle loro dichiarazioni con supplementi istruttori e con l’audizione di ulteriori testi, e fosse stato adottato dal Consiglio distrettuale senza attendere l’esito della conclusione delle indagini preliminari nel parallelo giudizio penale; e ha prodotto documentazione rivolta a dimostrare, nella prospettazione della deducente, sia di avere svolto attività a favore della cliente in un momento precedente alla sospensione a tempo indeterminato comminatale dall’Ordine territoriale nel mese di luglio 2013, sia di avere provveduto ad adempiere regolarmente alle prescrizioni fiscali.

3. – Sennonchè l’accoglimento del primo motivo non conduce all’accoglimento del ricorso per cassazione.

La sentenza impugnata, infatti, pur ritendo il “motivo di gravame” inammissibile in applicazione dell’art. 342 c.p.c., lo ha poi esaminato funditus nel merito, rigettandolo, sul rilievo conclusivo che la decisione adottata dal Consiglio distrettuale di disciplina “non merita censura alcuna essendo… conseguente alle risultanze probatorie acquisite in atti, valutate oculatamente, con chiarezza e coerenza di argomentazioni, sia sul piano logico e su quello giuridico e deontologico”.

E i motivi – il secondo e il terzo – che la ricorrente per cassazione articola contro questa seconda ratio, di per sè idonea a sostenere il decisum, sono inammissibili, sicchè la sentenza impugnata resiste alla complessiva impugnativa.

Sotto questo profilo, va fatta applicazione del principio per cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass., Sez. III, 24 maggio 2006, n. 12372; Cass., Sez. II, 2 maggio 2011, n. 9647; Cass., Sez. I, 11 marzo 2019, n. 6985; Cass., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10815).

3.1. – Le ragioni della inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso sono le seguenti.

Esaminando le deposizioni testimoniali e i documenti prodotti, il Consiglio nazionale forense ha accertato:

che la signora P. unitamente ad altri colleghi lavoratori si era rivolta all’avvocato F. affinchè li tutelasse nei confronti del datore di lavoro, il quale aveva omesso di pagare loro la retribuzione mensile degli ultimi sei mesi;

che l’avvocato F. era stata sospesa dall’esercizio dell’attività professionale a tempo indeterminato dal mese di luglio 2013 ed aveva omesso di darne notizia alla propria assistita;

che l’incolpata nel mese di settembre ed ottobre 2013 aveva rappresentato alla signora P. di avere raggiunto una definizione della sua posizione con la controparte da perfezionare davanti all’Ufficio provinciale del lavoro, ottenendo dalla propria cliente il versamento di più di 1.300 Euro, rilasciando due ricevute di avvenuto pagamento, ma senza emettere fattura nel momento in cui ha incassato le somme e senza trasmetterla alla cliente entro quindici giorni dall’emissione;

che in atti non si rinvengono documenti contabili dell’avvocato F. relativi a detti incassi.

Su queste basi, univoche e convergenti nella loro portata, il Consiglio nazionale forense è giunto, con motivazione argomentata e priva di mende logiche e giuridiche, alle seguenti conclusioni:

– che l’avvocato F. ha svolto la professione legale nei mesi di settembre e ottobre 2013, vale a dire proprio nel periodo in cui era stata sospesa dall’esercizio della professione, violando così il precetto dell’art. 21 vecchio codice deontologico forense, sostanzialmente trasfuso nel vigente art. 36 codice deontologico forense;

– che l’incolpata ha percepito l’onorario dalla cliente (più di 1.300 Euro in contanti) senza adempiere ai propri obblighi fiscali, in violazione del precetto racchiuso nel vecchio art. 15 codice deontologico, oggi riprodotto nel nuovo art. 16.

Il CNF, dopo avere sottolineato che il fatto dell’avvenuta sospensione dall’esercizio dell’attività professionale a tempo indeterminato dal mese di luglio 2013 era stata ammesso dalla stessa incolpata, ha anche osservato che la copia della fattura allegata al ricorso non ha alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi di mera copia di documento proveniente dal professionista della cui regolare contabilizzazione o trasmissione alla cliente non v’è prova in atti. La circostanza che nello stesso giorno (19 ottobre 2013) in cui risulta essere stata emessa la fattura la F. abbia rilasciato alla P. una semplice ricevuta per l’importo percepito anzichè la fattura e che questa non sia stata depositata avanti al Consiglio distrettuale, lascia intendere, secondo il giudice disciplinare, che la fattura sia stata predisposta successivamente alla decisione dello stesso Consiglio distrettuale.

La ricorrente critica le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio nazionale forense. Deduce che il CNF avrebbe omesso di prendere in considerazione la documentazione che dimostrava lo svolgimento dell’attività di assistenza legale da parte dell’avvocato F. in favore della signora P. prima della applicazione, a carico della professionista, della misura della sospensione cautelare, e non avrebbe pronunciato sulla ammissione delle prove orali articolate dall’incolpata, con l’assunzione a testimone del legale rappresentante della società datrice di lavoro (la Rete Sole s.r.l.) e della signora C.T., redattrice dei conteggi commissionati dall’avvocato F. a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo contro la Rete Sole, in caso di mancato accordo. Sostiene inoltre che, riguardo alla contestazione dell’omessa fatturazione, mancherebbe la prova di colpevolezza assoluta, e non si sarebbe potuto a ciò controbattere con la non idoneità della fattura prodotta. Prospetta, infine, che, riguardo all’accusa di avere esercitato la professione forense in periodo non consentito, alla conferma della decisione del Consiglio distrettuale si sarebbe potuti pervenire solo dopo lo svolgimento di attività istruttoria di conferma o smentita della tesi di colpevolezza, altrimenti presunta.

Le critiche articolate dalla difesa della ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità.

Esse, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione e la condanna disciplinare (cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2019, n. 33373).

In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi.

Invero, la sentenza impugnata ha convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, il giudizio del collegio territoriale circa il disvalore deontologico della condotta dell’incolpata: per avere costei tenuto, nello svolgimento della propria attività professionale, una condotta contraria al dovere di fedeltà, oltrechè agli interessi della propria assistita, non avendo iniziato nei confronti del datore di lavoro della P., la Rete Sole s.r.l., alcuna azione, al fine di ottenere il pagamento della retribuzione maturata, rassicurando la cliente circa il buon esito di accordi, in realtà mai esistiti; per avere richiesto il versamento di somme in contanti, con l’intento di incamerarle senza emettere regolare fatturazione; per avere omesso di informare la P. della sua sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato.

Rispetto agli addebiti mossi, e ritenuti accertati con congrua motivazione in base alle convergenti acquisizioni probatorie anche con riferimento allo svolgimento della professione legale nel periodo (settembre e ottobre 2013) di sospensione dall’esercizio della professione, risultano in particolare prive di decisività la documentazione di cui si lamenta l’omesso esame e la capitolazione istruttoria non ammessa dal giudice disciplinare. L’una e l’altra, infatti, mirano a ottenere la dimostrazione di circostanze non rilevanti (che l’avvocato F.R. abbia, prima della sospensione cautelare dalla professione, inviato, nel maggio 2013, una lettera alla Rete Sole per sollecitare la corresponsione delle retribuzioni rimaste insolute, e abbia cercato di raggiungere un accordo con il datore di lavoro) rispetto alla violazione dei doveri deontologici derivante dal non avere provveduto ad iniziare alcuna azione nei confronti dell’inadempiente datore di lavoro, dall’avere costantemente rassicurato la signora P. circa l’avvenuto raggiungimento, non corrispondente al vero, di un accordo con la controparte e dall’avere svolto la professione legale nei mesi (settembre e ottobre 2013) in cui era stata sospesa dall’esercizio della professione.

In conclusione, non può trovare ingresso, nel regime di sindacato minimale ex art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, il vizio come dedotto dalla ricorrente.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell’affermare che:

il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

4. – Il ricorso è rigettato.

Il rigetto del ricorso assorbe l’esame della richiesta di sospensiva degli effetti della sentenza impugnata.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Consiglio dell’ordine svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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