LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27611/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
HERACLEA MOTORS s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e M.G. e R.G., soci della società
predetta;
– intimati –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 111/03/12 depositata il 15/05/2012, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2018 dal consigliere Roberto Succio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale De Augustinis Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR, come di evince dalla sentenza gravata, ha confermato la pronuncia dei giudici di prime cure che avevano in parte annullato l’avviso di accertamento impugnato per IVA ed IRAP 2004, accogliendo la domanda della contribuente con riguardo ai rilievi diversi da quelli consistenti in differenze di prezzo non fatturate sulle vendite di auto e per costi indeducibili in quanto non inerenti;
– ricorre alla Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la contribuente e i soci sono rimasti intimati;
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo l’Amministrazione Finanziaria censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ed insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per avere la CTR sia omesso di esaminare le prove addotte dall’Ufficio sia fondato la propria decisioni su argomentazioni prive di fondamento logico;
– il motivo è fondato;
– effettivamente, la CTR ha in modo del tutto apodittico ritenuto provata l’estraneità della contribuente alla frode; non risulta infatti in sentenza alcun riferimento alla documentazione che si assume la CTR abbia esaminato, documentazione che non è nè identificata, nè descritta, nè sono esplicitate le valutazioni operate sulla stessa da parte del secondo giudice, al punto che non è dato neppure comprendere nè di quale documentazione si tratti, nè a quale dei rilievi contestati dall’Erario essa si riferisca;
– la Corte ritiene (Cass. Sez. L., Sentenza n. 25866 del 21/12/2010) che in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito; (conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012);
– invero, la motivazione in parola, nel rimandare genericamente ad essa e senza esplicitare le valutazioni operate sulla documentazione prodotta dal contribuente, risulta apparente; conseguentemente trova applicazione quanto già statuito da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015) in materia di sentenza motivata “per relationem”; si è ritenuto che la motivazione operate mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente;
– il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, è assorbito dalla decisione sul motivo che precede;
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019
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