Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7232 del 14/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.G.V., rappresentato e difeso, giusta procura speciale estesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti Cesare Glendi e Luigi Manzi, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, alla via F. Confalonieri n. 5 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova il 13.10.2010 e pubblicata il 21.12.2010;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier Paolo Di Marzio;

esaminata la memoria, contenente istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, depositata dal ricorrente in prossimità dell’udienza;

la Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

l’odierno ricorrente, D.G.V., proponeva impugnazione della cartella di pagamento n. *****, attinente ad Irpef relativa all’anno 1999, oltre accessori. L’opposizione era introdotta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che però si dichiarava incompetente, ed il giudizio era regolarmente riassunto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona. Il ricorrente contestava la nullità della cartella esattoriale, per non essere stato mai notificato il prodromico avviso di accertamento. Invocava poi gli effetti del giudicato esterno, in riferimento alla decisione favorevole conseguita in analogo giudizio relativo ai redditi dell’anno 1998.

La Ctp respingeva il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo assorbente, anche in relazione ad ogni altra censura, che l’Ufficio avesse provato di aver spedito l’avviso di accertamento, che il contribuente non aveva poi provveduto a ritirare.

D.G.V. impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Genova, riproponendo le proprie doglianze.

La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di rigetto adottata dal giudice di primo grado.

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Genova ha proposto ricorso per cassazione D.G.V., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Ente impositore, l’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha pure depositato memoria, con documentazione allegata, sul cui fondamento ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma anche dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (nullità della sentenza per “carenza di motivazione”) e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (vizio di motivazione), l’impugnante critica la Commissione Tributaria Regionale per essere incorsa nella violazione o falsa applicazione, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 148 c.c., comma 2, e della L. n. 890 del 1982, art. 8, per non aver rilevato il contestato difetto di notificazione del prodromico avviso di accertamento.

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso D.G.V., argomentando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, contesta la nullità della sentenza opposta, in conseguenza del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale impugnata escluso la possibilità di impugnare l’avviso di accertamento non notificato, in sede di contestazione della conseguenziale cartella di pagamento.

Ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni perchè il ricorso in esame sia deciso nel merito.

Infatti, il ricorrente ha depositato, in prossimità della data della fissata udienza, una propria memoria con allegati, mediante la quale domanda pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in questo giudizio. Chiarisce infatti l’istante, di avere presentato domanda di adesione alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, come conv., e di esservi stato ammesso con provvedimento dell’Agente per la riscossione, il quale ha pure indicato le modalità di rateizzazione del debito. Il ricorrente ha quindi documentato l’adempimento dell’obbligo di pagamento rateale assunto, e le sue affermazioni sono rimaste incontestate da parte della controricorrente Agenzia.

In conseguenza appare fondata la domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Tenuto conto della natura della pronuncia e delle sua ragioni, e ricordato che la normativa condonistica di cui il ricorrente si è avvalso è entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso, appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in ordine al ricorso proposto da D.G.V., e dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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