LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26374/2012 R.G. proposto da:
R.F., elett.te domic. presso l’avv. Giorgio in Roma, rappres. e difeso dall’avv. Giampiero Chiodo, con procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato dalla quale è rappres. e difesa;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 50/11/2012 depositata in data 16/4/2012 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2018 dal Cons. Rosario Caiazzo;
RILEVATO
CHE:
R.F. impugnò un avviso d’accertamento per imposte dirette ed Iva per l’anno 2003, eccependo un difetto di notificazione e l’infondatezza della decisione nel merito poichè l’Ufficio, a seguito dell’esito negativo dell’istanza di accertamento con adesione, procedendo con accertamento induttivo, aveva effettuato il ricalcolo dei ricavi senza indicare le modalità della determinazione del maggior reddito d’impresa recuperato a tassazione.
La Ctp di Pavia accolse parzialmente il ricorso, riducendo la resa oraria a 20,00 Euro da 25,00, così rideterminando il reddito.
Il contribuente propose appello.
Con sentenza del 22.4.11, la Ctr della Lombardia rigettò l’impugnazione osservando che: l’atto impugnato era stato notificato correttamente nelle mani del padre del contribuente ed il ricorrente ne era venuto a conoscenza, avendo impugnato l’atto; l’Ufficio, in base ai dati acquisiti con l’accertamento induttivo, aveva ricalcolato il reddito dichiarato sottoponendolo a tassazione ai fini iva; peraltro, lo stesso ricorrente, sia nella dichiarazione dei dati relativi agli studi di settore, sia in sede di contraddittorio, aveva fornito i dati per la rideterminazione del monte-ore lavorate; la valutazione dell’ufficio era stata fondata su statistiche effettuate con aziende similari operanti nello stesso settore e nello stesso territorio; in ogni caso, il giudice di primo grado aveva considerato le ragioni esposte dal ricorrente.
Il R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 140-160 c.p.c., in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità della notificazione dell’avviso impugnato.
In particolare, il ricorrente si duole che: essendo stato l’atto notificato nelle mani di persona diversa dal destinatario (sebbene con lui convivente e legittimato alla ricezione), sarebbe stato necessario spedire un avviso di avvenuta notifica con lettera racc. a.r.; la relata di notifica non indicava la data dell’avvenuta consegna.
Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, poichè l’avviso impugnato era stato notificato oltre il 31.12.2008, con conseguente decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per decorso del termine di legge.
Con il terzo motivo è dedotta l’omessa pronuncia in ordine a fatto decisivo afferente al difetto di motivazione dell’avviso impugnato, sul rilievo che il riferimento alle statistiche acquisite in ordine ad aziende similari aveva costituito una motivazione apparente.
Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, poichè l’Ufficio non aveva indicato nell’atto impugnato la fonte dei dati utilizzati per sostenere la sproporzione tra redditi e ricavi, lamentando altresì che solo a seguito del ricorso alla Ctp l’Ufficio aveva integrato l’avviso proprio con il riferimento alla suddetta sproporzione.
Con il quinto motivo è dedotta l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto controverso concernente l’illegittima applicazione dell’accertamento induttivo, non avendo la Ctr indicato gli elementi legittimanti lo stesso accertamento.
Con il sesto motivo è dedotta l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto controverso relativo alla determinazione del numero delle ore lavorate, avendo l’Ufficio proceduto a tale calcolo non sulla base degli studi di settore, ma sulla base dei modelli 770.
Con il settimo motivo è denunziata l’omessa pronuncia su fatto controverso concernente errori di calcolo commessi dall’Ufficio circa i maggiori ricavi e il maggior imponibile.
Il primo motivo è infondato poichè, sebbene non risulti spedito l’avviso al destinatario – prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nel caso di consegna dell’atto ad altro soggetto seppure legittimato alla ricezione – il ricorrente ne ha avuto piena conoscenza avendo presentato il ricorso innanzi alla Ctp.
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario – nella specie, a familiare convivente -, è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3: Cass., n. 11051/18; n. 19795/17).
Il secondo motivo è infondato poichè non si è verificata alcuna decadenza dal potere d’accertamento tributario dato l’evidente errore materiale segnalato dalla Ctr (la differenza tra la data della relata in possesso dell’Ufficio e quella dell’atto consegnato al ricorrente, di circa un anno, non può che essere frutto di un errore materiale atteso che il ricorrente ha prodotto il ricorso entro i sessanta giorni dalla prima data).
Il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente si duole che l’Ufficio aveva ricalcolato i ricavi dell’impresa applicando il valore di un’ora di lavoro, indicato in euro 25,00 senza indicare le fonti da cui l’aveva tratto.
Va osservato che il ricorso non è autosufficiente sul punto, in quanto, attesa la motivazione della Ctr – che aveva determinato il suddetto monte-ore sulla base dei dati forniti all’Ufficio dallo stesso contribuente sia nelle comunicazioni relative agli studi di settore, sia in sede di contraddittorio – sarebbe stato onere del ricorrente indicare i dati utili per effettuare la determinazione corretta del valore delle ore lavorate.
Il motivo è comunque infondato poichè la Ctr ha pronunciato in ordine ai criteri utilizzati per rideterminare i ricavi e il maggior reddito oggetto d’imposizione tributaria.
Il quarto motivo è infondato, in quanto l’Ufficio ha correttamente applicato i criteri dell’accertamento induttivo, indicando, seppure succintamente, gli elementi utilizzati (l’importo delle spese sostenute per l’acquisto di immobili; i dati forniti dallo stesso contribuente in ordine al valore delle ore lavorate), ed è altresì priva di pregio la doglianza relativa all’asserita successiva integrazione dell’avviso impugnato in quanto l’avviso conteneva l’accertamento della dichiarazione infedele.
Gli ultimi tre motivi sono parimenti infondati, avendo la Ctr adeguatamente motivato e pronunciato su tutte le questione evidenziate (circa i presupposti dell’accertamento induttivo e il calcolo del valore delle ore lavorate).
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo e rigetta gli altri. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019