Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.7251 del 14/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28953-2013 proposto da:

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio dell’avvocato ILARIA PAGNI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

TOSCANA ONDULATI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MICHELE LAI giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 92/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. PEDICINI ETTORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI per delega dell’Avvocato che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LAI che insiste nel controricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Toscana Ondulati spa, società che produce cartone ondulato, scatole, fustellati ed affini, proponeva ricorso nei confronti della Ascit Servizi Ambientali spa (società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti per conto del Comune di Capannori) avverso atti di accertamento relativi alla T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale) per gli anni di imposta 2001-2006 nr. *****, *****, *****, ***** e ***** riferiti allo stabilimento di ***** e nr. *****, *****, *****, *****, ***** e ***** riferito allo stabilimento *****.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, accoglieva il ricorso osservando che non erano state rispettate le prescrizioni regolamentari dettate in ordine alle modalità dei sopralluoghi, degli accessi ai locali e degli accertamenti espletabili d’ufficio.

3. Sull’appello interposto dalla Ascit, la Commissione Regionale Tributaria della Toscana confermava la sentenza di primo grado risultando dalla discussione pubblica che Ascit avesse notificato alla contribuente nuovi calcoli delle superfici soggette a TIA che dimostravano la non correttezza dell’accertamento oggetto di controversia.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Ascit spa affidandosi a quattro motivi; Toscana Ondulati srl si è costituita depositando controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo denuncia la ricorrente la radicale assenza di motivazione circa la questione relativa alla legittimità dell’accertamento condotto in base alla procedura prevista dal Reg. del Comune di Capannori in materia di TIA ar. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’art. 132 c.p.c..

1.1. Con la seconda censura viene dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, per avere la CTR completamente omesso di esaminare un fatto, costituito dalla questione della legittimità dell’accertamento condotto da Ascit, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

1.3 Con il terzo motivo si duole la ricorrente della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver l’impugnata sentenza omesso l’esame dei motivi dei ricorsi contenuto nell’atto di appello proposto dalla società di gestione.

1.4 Con il quarto motivo la ricorrente ascrive alla CTR la violazione o falsa applicazione delle previsioni del Reg. Comune di Capannori, art. 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il primo motivo è fondato.

E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

Ciò premesso, in punto di diritto, risulta accertato, come può agevolmente desumersi anche dalla lettura della narrativa della motivazione dell’impugnata sentenza, come le ragioni che sorreggono la pronuncia di rigetto della CTP di Lucca risiedono nella inosservanza da parte di Ascit delle modalità procedimentali, ed in particolare del mancato preavviso di sopralluogo, stabiliti dal Reg. TIA del Comune di Capannori, art. 33, e nell’utilizzo da parte della società gestrice, sempre in violazione della locale normativa secondaria, dello strumento del rilievo aereofotogrammetrico.

La ricorrente, come si evince dall’atto di appello prodotto e dalla sua trascrizione nel ricorso del suo contenuto per la parte che qui interessa, ha impugnato la sentenza sostenendo: a) l’erronea applicazione della norma del Regolamento TIA, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato rispetto delle norme procedimentali di accertamento non comporta l’illegittimità dello stesso; b) il vizio di ultrapetizione per avere il Giudice di primo grado evidenziato una assenza di prova, in difetto di qualsiasi eccezione da parte della Toscana Ondulati circa il fatto che il rifiuto alla rilevazione non vi fosse stato; c) l’erronea applicazione del regolamento TIA con riferimento alla quantificazione delle superficie mediante rilievi aereofotogrammatici, per aver contestato il Giudice di primo grado la possibilità di impiego, nonostante il Regolamento TIA prevedesse il ricorso a metodi presuntivi.

La pronuncia di primo grado la CTR così motiva le ragioni della conferma della sentenza “risulta infatti dalla discussione pubblica che l’Asit ha notificato alla contribuente nuovo calcoli delle superfici soggette a TIA Ritiene il Collegio che i calcoli fatti successivamente non hanno valore in questo giudizio, ma solo in quello che risulterebbe già pendente in primo grado; per altro i nuovi conteggi dimostrano la non correttezza dell’accertamento di cui si discute”.

Dall’esame del testo sopra riportato si ricava che il Giudice di appello abbia totalmente omesso di spiegare le ragioni del mancato accoglimento dell’appello. Nessun rilievo nell’impianto motivazionale può rivestire la circostanza sopravvenuta, introdotta nel processo in sede di discussione della causa, costituita dalla notifica al contribuente dei nuovi calcoli delle superfici soggette a TIA.

E’ la stessa CTR a privare di qualsivoglia valore processuale tali calcoli salvo poi affermare in modo contraddittorio ed apodittico che tali dati dimostrerebbero la non correttezza dell’accertamento di cui si discute.

A non diverse conclusioni si perviene ove si dovesse ritenere, secondo quanto sostenuto dal controricorrente, che la CTR di Firenze abbia fatto propria la motivazione utilizzata dai giudici di prime cure.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 27112/2018, 20648/2015) “deve considerarsi nulla ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello”.

Nella fattispecie in esame, pur essendo state riportate nella narrativa dell’impugnata sentenza in maniera sintetica le critiche mosse da Ascit Servizi Ambientali spa alla pronuncia di primo grado, la CTR si sarebbe limitata a motivare per relationem alla sentenza della CTP di Lucca senza la benchè minima disamina dei motivi di appello rendendo impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi contenuta nella sentenza di primo grado.

Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione inesistente o solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo.

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbiti gli altri motivi.

4. In base alle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della medesima CTR che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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