LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23291/2012 R.G. proposto da:
Equitalia Nord S.p.A., (che subentra ad Equitalia Nomos S.p.A. a seguito di fusione), già Riscossione Uno S.p.A., già
Uniriscossione S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Sante Ricci, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma alla via delle Quattro Fontane, n. 161;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catanzaro, in persona del direttore pro tempore;
Equitalia Sud S.p.A., già Equitalia ETR S.p.A., in persona del I.r.p.t.;
V.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n.52/02/11 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, emessa il 30 giugno 2011, depositata il 15 luglio 2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2019 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.
RILEVATO
CHE:
1. Equitalia Nord S.p.A. ricorre con un unico motivo contro l’Agenzia delle Entrate, l’Equitalia Sud S.p.A. e V.V. per la cassazione della sentenza n. 52/02/11 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria (di seguito C.T.R.), emessa il 30 giugno 2011, depositata il 15 luglio 2011 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile gli appelli riuniti del concessionario e dell’Agenzia delle Entrate, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di mora da parte della sig. V.V., alla quale era stato inviato in qualità di erede del sig. P.M.;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. rilevava che gli appellanti non avevano prodotto l’avviso di ricevimento, attestante la ricezione della notifica dell’atto di appello alla sig. V., che non si era costituita in giudizio;
3. a seguito del ricorso, notificato in data 12/10/2012 e regolarmente ricevuto dai destinatari, l’Agenzia delle Entrate, l’Equitalia Sud S.p.A. e V.V. sono rimaste intimate;
4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,comma 2, e art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto chiedere ai difensori di esibire l’avviso di ricevimento, qualora avesse avuto dubbi sul perfezionamento della notifica dell’atto di appello alla sig. V., poichè gli appellanti avevano regolarmente depositato la ricevuta di spedizione, unico adempimento richiesto, ai sensi del citato D.Lgs., art. 22, ai fini dell’ammissibilità del ricorso in appello;
la ricorrente, quindi, riproduceva in ricorso la copia dell’avviso di ricevimento, che a suo dire si riferiva alla notifica dell’atto di appello alla contribuente;
1.2. il motivo è infondato;
1.3. preliminarmente, deve rilevarsi che le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti “sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma e non si estendendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quantunque idonei, in astratto, a spiegare effetti invalidanti sulla sentenza”(Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24048 del 12/10/2017; Cass. n. 14/15073; conf. ex multis n. 12/3024; n. 11/9453; n. 04/21040);
è, quindi, inammissibile nel giudizio di legittimità la produzione documentale dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di appello, che andava prodotto nel secondo grado di giudizio;
“nel processo tributario, allorchè l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la sentenza impugnata che, pur avendo rilevato la mancanza in atti della prova della notifica del gravame, aveva concesso un rinvio al procuratore dell’Ufficio per il deposito dell’originale della ricevuta, in assenza di giustificazioni e di formale istanza di rimessione in termini)” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23793 del 01/10/2018);
nel caso in esame correttamente il giudice di appello, avendo rilevato la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, senza che l’appellata si fosse costituita, ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello per l’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo;
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione” (Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 10/04/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017);
la Corte, quindi, rigetta il ricorso;
nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in quanto l’Agenzia delle Entrate, l’Equitalia Sud S.p.A. e V.V. sono rimaste intimate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019