Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7279 del 14/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13897-2015 proposto da:

YACHT BROKER SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente agi avvocati GIOVANNI MARONGIU, ANDREA BODRITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

VIAREGGIO PATRIMONIO SRL;

– intimato –

avvero n. 2239/014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 20/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/02/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

RILEVATO

che:

p. 1. La Yacht Broker srl propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2239/1/14 del 20 novembre 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in solo parziale accoglimento dell’appello da essa proposto, ha ritenuto che gli avvisi di accertamento Ici 2005/2006 su area demaniale di ormeggio fruita in concessione (notificatile dalla Viareggio Patrimoni srl per conto del Comune di Viareggio) fossero legittimi nei limiti della rendita catastale accertata in separato giudizio, con criterio contabile, dalla CTP di Lucca.

Ha osservato, in particolare, la commissione tributaria regionale nella sentenza qui impugnata: “L’agenzia del territorio ha comunicato che l’originaria rendita catastale accertata è stata ridotta dalla commissione tributaria provinciale di Lucca con sentenza n. 76/1/14 del 13 febbraio 2014. Ed ha espresso adesione a tale dispositivo ritenuto equilibrato e razionale. L’appello deve pertanto essere accolto nei limiti propri di tale nuova rendita.”

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate, mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere dalla Viareggio Patrimoni Srl, pure intimata.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Yacht Broker srl lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – “nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente”, con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4). Per avere la commissione tributaria regionale deciso la presente controversia mediante recepimento di altra sentenza (CTP Lucca n. 76/1/14 cit.) accertativa di rendita, nonostante che quest’ultima sentenza non fosse definitiva e, in ogni caso, senza dare conto dell’iter logico seguito nel rinviare, pur in presenza di specifiche contestazioni mosse da essa appellante, a tale sentenza.

Con il secondo motivo di ricorso Yacht Broker srl deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 15,21 e 22, come interpretato dalla stessa amministrazione finanziaria, Direzione Centrale Catasto, con nota prot. 25 gennaio 2013, n. 2972. Per avere la commissione tributaria regionale convalidato gli avvisi di accertamento Ici in oggetto sulla base della rendita attribuita con criterio contabile dalla citata sentenza della CTP Lucca, senza considerare che tale attribuzione: – non teneva conto del fatto che dal valore complessivo dei corrispettivi lordi di locazione si doveva non soltanto sottrarre i costi del personale addetto ai servizi aggiuntivi di ormeggio, ma anche scorporare i ricavi riferibili a tali servizi aggiuntivi; – non detraeva, quanto alle spese di amministrazione, i compensi agli amministratori afferenti alla gestione dell’unità immobiliare in esame; – non sottraeva, quanto alle spese di manutenzione dei beni, le spese di rilevanza pluriennale risultanti dal bilancio alla voce “ammortamento costi pluriennali su beni erariali”. In conseguenza della illegittima determinazione della rendita, illegittimi dovevano ritenersi anche gli avvisi di accertamento Ici in questione.

Con il terzo motivo di ricorso Yacht Broker srl deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato sulla sua istanza, proposta in primo grado e riformulata in appello, di disapplicazione delle sanzioni, D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 7 e L. n. 212 del 2000, art. 10, per oggettiva incertezza normativa, così come risultante: – dalla risoluzione MEF n. 1/DPF del 6 marzo 2003 che limitava l’imposizione Ici su area demaniale ai soli fabbricati; – dalla sentenza CTR Toscana n. 7 del 1^ aprile 2004 attestante la non debenza dell’Ici su pontili e posti barca nei porti turistici; – dal sopravvenire soltanto nel 2008 (circolare agenzia del territorio 4 marzo 2008 n. 2592) di orientamento sulla accatastabilità dei fabbricati posti sul demanio marittimo; – dall’organizzazione, nel periodo di riferimento, di vari incontri pubblici con la Viareggio Patrimoni srl, l’agenzia del demanio e la Capitaneria di Porto per affrontare numerose incertezze applicative della normativa Ici in materia demaniale marittima.

p. 2.2 E’ fondata, con assorbimento delle ulteriori censure, la prima doglianza.

Con la sentenza n. 2239/1/14 la CTR ha riformato la prima decisione in maniera tale da adeguare gli avvisi di accertamento Ici 2005/2006 alla rendita catastale stabilita, in altro giudizio, dalla CTP Lucca n. 76/1/14, senza: – farsi carico del fatto che la rendita catastale così stabilita dal primo giudice (Euro 87.777,00), per quanto notevolmente inferiore a quella inizialmente attribuita dall’agenzia del territorio (Euro 208.269,47), era pur sempre molto più elevata rispetto a quella proposta dalla società contribuente (Euro 27.946,00); da qui l’interesse di quest’ultima a chiedere la riforma della sentenza di primo grado in termini ben più ampi di quelli fissati dalla CTR; – esplicitare le ragioni logiche e giuridiche che deponevano, in esito alla critica valutazione dei motivi di appello proposti dalla società contribuente (e da quest’ultima ricostruiti nel ricorso per cassazione), per ritenere corretta la rendita del primo giudice; – chiarire perchè l’appello andasse accolto nei limiti indicati in ragione delle sole circostanze rappresentate, da un lato, dall’avvenuta riduzione della rendita da parte del primo giudice rispetto a quella inizialmente prospettata dall’agenzia del territorio e, dall’altro, dall’intervenuta espressa “adesione” da parte di quest’ultima alla suddetta rendita stabilita dalla CTP Lucca (elementi, entrambi, di per sè del tutto inidonei a sostenere la ratio decidendi). Ferma dunque la legittimità, in linea di principio, della motivazione di appello formulata per relationem alla sentenza di primo grado, è costante l’orientamento di legittimità secondo cui tale modalità motivazionale non è invece consentita – pena la nullità della sentenza allorquando il ragionamento del primo giudice sia richiamato e recepito senza un reale vaglio critico dei motivi di gravame; tra le numerosissime, Cass. ord. n. 22022 del 21/09/2017 secondo cui: “deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.”.

PQM

la Corte

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata rinvia alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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