Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7341 del 14/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9902-2017 R.G. proposto da:

SO.I.L.MAR. SOCIETA’ ITALIANA LAVORI MARITTIMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATTANZIO 5, presso la Dott.ssa DI PALMA ROSAMARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI PALMA ANTONIO;

– ricorrente –

contro

CAMPIONE INDUSTRIES SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CELESTE ALBERTO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale di Avellino competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.

RILEVATO

Che:

la SO.I.L.MAR. S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 23 novembre 2017 del Tribunale di Avellino resa nel corso del procedimento iscritto al n. R.G. n. 535/2016 sorto a seguito di citazione con cui la medesima S.r.l, aveva convenuto in giudizio la Campione Industries S.p.A. al fine di sentirla condannare al pagamento della di Euro 179.426,04 quale somma dovuta e non ancora corrisposta nell’ambito del contratto di subappalto del 20 novembre 2014 per lavori di escavazione di parte dei fondali marini del porto di Palermo.

All’esito della contestazione, da parte della S.p.a. convenuta della competenza dell’adito Tribunale, l’ordinanza di cui in epigrafe dichiarava la propria incompetenza per territorio ritenendo rientrare la controversia nella competenza del Tribunale di Agrigento, Nola o Palermo.

Il proposto ricorso è fondato su un motivo e non è resistito dalla parte intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. – Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 1182 c.c. in relazione all’art. 20 c.p.c..

Parte ricorrente lamenta, nella sostanza, che il foro competente era quello di Avellino in quanto era essa società deducente che lamentava il mancato pagamento delle somme dovute, in relazione alle quali era previsto dall’art. 6 del contratto inter partes) il versamento delle stesse “su conto dedicato” acceso presso sede di istituto bancario corrente nel circondario dell’adito Tribunale di Avellino.

1.1. – Il motivo non può essere accolto.

L’ordinanza gravata ha, correttamente, individuato le concorrenti sedi cui ancorare la competenza territoriale al fine della decisione della controversia e secondo i criteri di collegamento ex lege previsti.

E, quindi, Palermo, quale sede incontestata e documentata del luogo ove si è concluso il contratto regolante il rapporto inter partes); Nola, quale sede legale della società attrice; ed, infine, Agrigento quale sede della parte convenuta per il il caso, come quello in ipotesi, di controversia sull’adempimento di obbligazione contrattuale (pagamento a saldo di pattuite prestazioni) con debito, come nella fattispecie, liquido.

Le difformi conclusioni del P.G., che indicano il Tribunale di Avellino come foro territorialmente competente, non possono essere condivise. Esse sono fondate unicamente sull’erroneo presupposto di un (non ricorrente) difetto di attività della parte convenuta nel giudizio de quo per mancanza di specifica indicazione dei “concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c.” e della specifica individuazione del giudice ritenuto competente territorialmente, di guisa da provocare una decadenza o inefficacia della sollevata eccezione di incompetenza e, per conseguenza, l’impossibilità di ogni potere, anche officioso, di rilievo della detta incompetenza da parte del Giudice adito.

Viceversa la S.p.a. convenuta in giudizio svolgeva, invero, la formulazione della eccezione di incompetenza per territorio provvedendo (v. pp. 9 s. della comparsa) alla indicazione dei diversi fori cui andava ancorata, nell’ipotesi, l’anzidetta competenza.

La competenza è stata, dunque, eccepita regolarmente e il motivo di ricorso, infondato, va respinto.

2. – Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso va rigettato.

3. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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