LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1531-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.E., EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 913/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 913/8/2016 depositata il 12/7/2016, che in controversia su impugnazione da parte di S.E., di cartella di pagamento per Irpef, Iva, Irap, anno 2006, emessa in base ad avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, ha accolto l’appello del contribuente. La C.T.R. ha annullato il ruolo e la cartella impugnati, ritenendo la speciale procedura di notifica utilizzata per l’avviso di accertamento (notifica a irreperibili D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60), quale atto presupposto e rilevante ai fini della successiva legittimità degli atti successivi, utilizzabile solo in caso di irreperibilità assoluta, mentre nella fattispecie, avendo il contribuente nel Comune di ***** la sede dell’attività, come da visura storica della CCIAA di Treviso del 14.6.2014, si trattava della diversa ipotesi di irreperibilità relativa.
S.E. non ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere la C.T.R. erroneamente assunto che nel caso di specie non si trattasse di irreperibilità assoluta, tale da giustificare il ricorso alla procedura di cui alla norma citata.
2. Il motivo è infondato.
Risulta – in base alle emergenze del diretto esame del fascicolo d’ufficio – che l’avviso di accertamento, presupposto alla successiva cartella di pagamento, era stato notificato al S. in data 28.3.2012 in *****; dichiarata l’irreperibilità dal messo notificatore in data 7.10.2011, veniva quindi effettuato il deposito presso la casa comunale di *****.
Sussiste pertanto la nullità della notifica dell’atto presupposto, risultando dagli atti dell’anagrafe dell’Agenzia delle entrate che in *****, ha sede la ditta individuale del contribuente, Punto casa di S.E., non esistendo alcuna relazione col diverso indirizzo cui era stato notificato l’avviso di accertamento. Ciò in quanto il S. solo dal 24.5.2013 è domiciliato in *****, dove è stata notificata la cartella, proveniente da *****, ove dal 2004 aveva anche il domicilio fiscale personale.
Questa Corte ripetutamente ha affermato (Cass. n. 24260 del 2014, n. 16696 del 03/07/2013; n. 14030 del 27/06/2011) che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
La cd. irreperibilità assoluta del destinatario, che consente il compimento della notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (n. 19958 del 27/07/2018): caso non ricorrente nella fattispecie, nella quale il contribuente aveva nel Comune la sede dell’impresa (ditta individuale Punto casa di S.E., *****) come da documentazione esaminata dalla C.T.R. (visura storica CCIA di Treviso), e depositata in atti.
La C.T.R. ha pertanto deciso in modo conforme a diritto, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla base della nullità della notifica dell’atto presupposto.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019