Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7351 del 14/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22963-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA MAZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO SEBASTIANI;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 213, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA ESPOSITO, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVIA SANNA, GIANNI FRANZONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra S.A. e Poste Italiane s.p.a. e dichiarò la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dal 1/7/2010, condannando Poste Italiane S.p.A. a ripristinare il rapporto di lavoro ed a corrispondere alla lavoratrice, L. n. 183 del 2010, ex art. 32, l’importo corrispondente a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori;

la Corte d’appello, a fondamento della decisione, rilevò che nel contratto, stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento di attività di addetto portalettere junior, si leggeva che “il luogo di lavoro nel quale dovrà, di norma, rendere la prestazione è sito nel Comune di *****”, il che stava a significare che in quella unità e non in quella di *****, ove alla lavoratrice erano state assegnate le mansioni di portalettere, vi era l’esigenza produttiva sottesa alla necessità di assunzione, sicchè difettava l’effettività delle ragioni organizzative, produttive o sostitutive in riferimento a una determinata sede di lavoro, indicate in contratto, che il giudice era comunque tenuto ad accertare;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Poste italiane s.p.a. sulla base di due motivi;

la lavoratrice resiste con controricorso, illustrato con memorie;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, rilevando che, con previsione speciale rispetto alla regola vigente nella materia, il legislatore aveva inteso tipizzare solo per alcuni ambiti settoriali la ragione giustificativa della stipulazione di contratti a termine, prescindendo, con presunzione iuris et de iure, dalla sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, talchè non assumeva rilevanza l’effettiva sussistenza delle ragioni indicate in contratto;

il motivo è manifestamente fondato sulla base del principio che segue, confermato da numerose decisioni conformi “Le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore” (Cass. n. 11374 del 31/05/2016);

il secondo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che alla ricorrente nel corso del rapporto fossero state assegnate le mansioni di portalettere nel Comune di ***** resta assorbito a seguito dell’accoglimento del primo;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che provvederà in conformità al principio di diritto enunciato, liquidando le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

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