LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8703-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3778/2017 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 02/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine l’accoglimento;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS che ha chiesto l’accoglimento del 3^ motivo di ricorso, eventualmente previa rimessione alle SS.UU.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate, con tre motivi, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 3778/34/2017, depositata il 2.10.2017 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Catania. La sentenza impugnata, pronunciata nel giudizio di ottemperanza introdotto da S.G. per l’esecuzione della sentenza n. 471/34/2013, pronunciata dalla medesima Commissione e con la quale l’Amministrazione era condannata al pagamento della somma di Euro 14.711,95 oltre interessi, dichiarava l’obbligo della Agenzia di dare esecuzione al giudicato così formatosi.
Rappresentava che il contenzioso era insorto a seguito del silenzio-rifiuto al rimborso del 90% delle imposte versate a titolo di Irpef ed Ilor per gli anni 1990, 1991 e 1992, cui il contribuente sosteneva di avere diritto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in applicazione delle misure varate a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.
L’Agenzia si era costituita rilevando che il rimborso non poteva essere adempiuto nei confronti di soggetto partecipante ad attività di impresa, dovendosi ex lege sospendere l’applicazione della agevolazione ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665.
Il giudice regionale invece, con la sentenza ora impugnata, accoglieva la domanda di ottemperanza.
La ricorrente censurava la sentenza con tre motivi:
con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5 e art. 144 della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final, degli artt. 107 e 108 TFUE, degli artt. 11 e 12 Regolamento CEE n. 659/1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza erroneamente disatteso i principi e la disciplina europea in materia di aiuti di Stato illegittimi a soggetti che svolgono attività d’impresa;
con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1986, art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere tenuto conto, nella decisione di ottemperanza assunta, del diritto sopravvenuto con la menzionata decisione della Commissione Europea;
con il terzo, formulato in via subordinata, per violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito in L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che la sopravvenuta disciplina limitava i fondi destinati ai rimborsi, con dimezzamento di quanto dovuto, e in ogni caso sino ad esaurimento degli stessi.
Chiedeva dunque la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale effetto.
Il contribuente, cui il ricorso risulta regolarmente notificato a mezzo posta certificata, non si è costituito.
Con memoria ex art. 378 c.p.c. ritualmente depositata l’Ufficio ha rinunciato ai primi due motivi, insistendo solo sul terzo.
Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2018, dopo la discussione, il P.G. e la parte hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, prendendo atto della rinuncia formulata dalla Agenzia ai primi due motivi di ricorso, per i quali pertanto si manifesta la sopravenuta carenza di interesse, questo Collegio deve dichiararne l’inammissibilità.
Residua l’esame del terzo, sul quale la ricorrente insiste e con il quale lamenta che la pronuncia impugnata abbia violato o falsamente applicato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito in L. n. 123 del 2017, non avendo tenuto conto che la sopravvenuta disciplina limitava i fondi destinati ai rimborsi, con dimezzamento di quanto dovuto, e in ogni caso sino ad esaurimento degli stessi.
Ebbene, anche senza considerare i limiti di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza con la quale, ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, sono stati adottati i provvedimenti per l’ottemperanza in luogo dell’Ufficio che li ha omessi, limiti circoscritti alla inosservanza delle norme sul procedimento, secondo il dettato del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10 (sia pur nell’ampio profilo di ogni error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza e dunque anche per il mancato o difettoso potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata, cfr. Cass., sent. n. 8830/2014), il terzo motivo è anch’esso inammissibile per mancanza di specificità.
Con esso si chiede infatti di esaminare se, ed in quali limiti, il D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito con L. n. 123 del 2017, abbia ricadute applicative sulla sentenza d’ottemperanza.
La norma ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, che attualmente prevede che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2 e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l’istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell’Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l’importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall’Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi. Con Provv. direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Per l’anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di Euro per l’anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a 5 milioni di Euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui al D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, art. 6,comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.”.
Sennonchè la norma, contenente una previsione di regolamentazione del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto. In particolare la norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso è decurtato al 50%; e qualora esaurito il fondo, la integrale negazione del rimborso per incapienza. Trattasi allora, a ben vedere, di attività in tutto riservata alla fase esecutiva, anche quale concreta modalità di attuazione della medesima sentenza di ottemperanza.
Rispetto ad essa non risultano neppure allegate dalla Amministrazione quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate, sicchè non è dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura del 50%, o addirittura, una volta del tutto esauriti, la richiesta di rimborso resti del tutto insoddisfatta.
In tal senso va condiviso quanto questa Corte ha già espresso in materia, affermando che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non si riflette sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (cfr. Cass., ord. n. 6213/2018; 8373/2015).
E’ peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito con L. n. 123 del 2017.
In conclusione il terzo motivo è inammissibile.
La particolarità delle questioni sottoposte all’attenzione della Corte giustifica la compensazione delle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019