LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –
Dott. ARIOLI Giovanni – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3277-2012 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA G. MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO EMANUELE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ACHILLE CATTANEO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 26/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2018 dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto l’atto di rinuncia presentato da B.L. e l’allegato accordo stragiudiziale Prot. 2013/356179 del 10/10/2013;
rilevato che vi è stato accordo stragiudiziale tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate per la definizione dei contenziosi relativi agli avvisi di accertamento ***** per il 2003 e ***** per il 2004, all’esito del quale le parti hanno rinunciato a qualsiasi reciproca pretesa anche quanto alle spese di lite delle quali chiedono la compensazione;
ritenuto, quindi, di dovere dare atto della estinzione del giudizio con compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
Dichiara estinto il giudizio compensando le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019