Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7395 del 15/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRUSCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4303-2014 proposto da:

MILANO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. GAROFALO 81, presso lo studio dell’avvocato FAGIOLI FIAMMETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato PROIETTI ANTONELLA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALBANO LAZIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO ALDO.

RITENUTO

Che:

con sentenza n. 781/14/12 dell’11.12.2012 la CTR del Lazio – confermando la decisione emessa in primo grado – aveva respinto l’appello proposto da M. A. avverso la sentenza della CTP di Roma che, decidendo sul suo ricorso avverso gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni dal 2001 al 2005 riguardanti la casa coniugale, attenendosi alle statuizioni adottate in sede giudiziaria nel procedimento di separazione, aveva ritenuto come dovuta l’imposta nella misura intera e non, come da lei operato, in quella ridotta commisurata alla quota di sua proprietà;

a fondamento della decisione di rigetto la CTR aveva posto la circostanza secondo cui “… analoghi avvisi di liquidazione notificati al marito sono stati annullati dalle competenti Commissioni Tributarie perché l’unico soggetto obbligato era proprio la moglie M. A.”;

il presente ricorso è stato affidato all’unico motivo indicato come “violazione e fata applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3.”.

CONSIDERATO

Che:

Costituisce principio pacifico quello per cui in tema di imposta coniugale sugli immobili il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà anche in parte dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanta il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, ciò in quanto con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o uno di quei diritti reali di godimento specificatamente previsti dalla norma costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto (tenuto al pagamento (ordinanza Sez. V n. 14920 del 6 luglio 2011);

pertanto, il ricorso della MILANO, che ha assolto al pagamento relativo agli anni in contestazione nell’importo corrispondente alla quota di un quarto di sua esclusiva proprietà, deve essere accolto non essendo in discussione la ripartizione pro quota della proprietà dell’immobile nella misura ora indicata;

il ricorso va, quindi, accolto e poichè la causa non presenta necessità di ulteriori accertamenti di fatto la Corte può anche pronunziare nel merito dichiarando la ricorrente tenuta al pagamento ICI per gli anni in contestazione in ragione della quota di sua proprietà;

che sussistono giusti motivi per disporre una integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara la ricorrente MILANO Angela tenuta al pagamento dell’imposta ICI in ragione della quota di proprietà.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019

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