Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7538 del 15/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 7091-2017 proposto da:

C.R. in proprio elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI;

– ricorrente –

contro

CROCE ROSSA ITALIANA *****;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 4855/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

RILEVATO

che:

l’avv. C.R., difensore di M.B.M. nel giudizio in contraddittorio con la Croce Rossa Italiana, conclusosi con ordinanza n. 4855 del 2017, con cui – rigettato il suo ricorso – la Croce Rossa Italiana è stata condannata al pagamento delle spese di lite, chiede che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;

la parte intimata non ha resistito.

CONSIDERATO

che:

l’istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, avendo la parte trascritto le conclusioni rassegnate nel controricorso notificato in data 12/6/2015 in cui si è richiesto che le spese processuali fossero distratte in favore dell’avvocato antistatario;

l’ordinanza in esame non ha provveduto e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non anche attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez.Un. 07/07/2010, n. 16037);

l’istanza può dunque essere accolta;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., più di recente, Cass. del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14).

PQM

La Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 4855/2017 integrandone il dispositivo con l’inserimento, in fine, dopo le parole “accessori di legge”, delle parole “da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. R.C.”;

ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all’originale della sentenza sopra descritta.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019

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