Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7539 del 15/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24294-2018 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

(ammesso P.S.S. Delib. 11 settembre 2018 Ord. Avv. Brescia).

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, ricorso non notificato;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 17973/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte:

RILEVATO

che J.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Brescia in epigrafe indicato, con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.

CONSIDERATO

che il ricorso non risulta essere stato notificato alla parte contro cui è proposto;

ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;

che, in difetto di intimazione, non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio;

che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019

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