LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24294-2018 proposto da:
J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;
(ammesso P.S.S. Delib. 11 settembre 2018 Ord. Avv. Brescia).
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, ricorso non notificato;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 17973/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
La Corte:
RILEVATO
che J.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Brescia in epigrafe indicato, con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.
CONSIDERATO
che il ricorso non risulta essere stato notificato alla parte contro cui è proposto;
ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;
che, in difetto di intimazione, non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio;
che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019