Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7542 del 18/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25666-2017 proposto da:

S.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO WALTER GULOTTA;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1252/2017 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata da S.U. la sentenza n. 1252/2017 del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro, notificata in data 11.4 2017.

Il ricorso non risultava notificato.

Parte ricorrente, all’esito della formulata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. di cui in atti, ha depositato memoria con cui “produce agli atti del presente giudizio cartolina “Avviso di ricevimento” attestante l’avvenuta notifica del ricorso in essere”.

CONSIDERATO

che:

1. – Preliminarmente va rilevato che l’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento comprovante la notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, non costituitasi, rende il proposto ricorso ammissibile.

Il ricorso, tuttavia, risulta proposto – testualmente – avverso “sentenza notificata in data 11.4.2017”.

Agli atti, fin dal momento della anzidetta formulata proposta, risultava mancante (a parte il suddetto avviso) la produzione della copia notificata della sentenza gravata. La mancanza della relata di notifica della sentenza impugnata cagiona la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Tanto ai sensi di quanto affermato dalle S.U. di questa Corte (Ord. 16 aprile 2009, n. 9005), secondo cui “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della stessa sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, sempre che la relata di notifica non sia stata prodotta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1”.

Nè, nell’ipotesi in giudizio, può soccorrere – al fine di escludere la detta improcedibilità – la residuale possibilità di cui a Cass. S.U. n. 10648/2017 non ricorrente nella fattispecie – di produzione della copia notificata della sentenza impugnata ad opera della parte ricorrente.

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi improcedibile per la mancata produzione della copia notificata della sentenza.

2. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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