LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 31216-2018 proposto da:
AUTOSPORT SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 24437/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2019 dal Presidente Relatore Dott. IACOBELLIS MARCELLO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che Autosport s.r.l. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 24437/18 laddove è stato indicato quale giudice di rinvio la CTR del Lazio, anzichè quella delle Marche;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;
rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.
PQM
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che, nella motivazione e nel dispositivo, laddove leggesi: “Commissione tributaria del Lazio”; debba leggersi ed intendersi: “Commissione tributaria delle Marche”.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019