Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7545 del 18/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 31216-2018 proposto da:

AUTOSPORT SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 24437/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2019 dal Presidente Relatore Dott. IACOBELLIS MARCELLO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che Autosport s.r.l. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 24437/18 laddove è stato indicato quale giudice di rinvio la CTR del Lazio, anzichè quella delle Marche;

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che l’istanza è fondata;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

PQM

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che, nella motivazione e nel dispositivo, laddove leggesi: “Commissione tributaria del Lazio”; debba leggersi ed intendersi: “Commissione tributaria delle Marche”.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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