Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7554 del 18/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16644-2017 proposto da:

L.M.G., L.M.F., LO.MU.GI. nella qualità di eredi di M.A., C.G., I.D., S.A.M., MA.GA., F.R.A., B.G., BE.AN., A.S., L.P.M., MI.TO., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO 11, presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA FERA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO MATAFU’;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.M.G., L.M.F., LO.MU.GI. nella qualità di eredi di M.A., C.G., I.D., S.A.M., MA.GA., F.R.A., B.G., BE.AN., A.S., L.P.M., MI.TO., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– controricorrenti al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1265/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 21.12.2016, la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ed in conseguenza dell’accertamento dell’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dal Consorzio Autostrade Siciliane con Mi.To. e altri undici litisconsorti, ha condannato il Consorzio Autostrade Siciliane a pagare a ciascuno di loro un’indennità compresa tra 2,5 e 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita in costanza di rapporto di lavoro;

che avverso tale pronuncia i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che il Consorzio Autostrade Siciliane ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un motivo, al quale i ricorrenti in epigrafe hanno resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che i ricorrenti principali hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che i contratti a termine stipulati tra i ricorrenti e il Consorzio dopo il 18.11.2002 e per i quali vi era prova della redazione per iscritto dovessero considerarsi legittimamente stipulati in base all’accordo sindacale del 20.7.2002, ancorchè quest’ultimo non fosse stato prodotto in atti nè avesse formato oggetto di alcuna allegazione difensiva da parte del Consorzio;

che, con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo per avere la Corte territoriale indicato l’indennità spettante ad M.A. in sei mensilità nella parte motiva e in tre mensilità nella parte dispositiva;

che, con il terzo motivo del ricorso principale, si deduce violazione del T.U. n. 165 del 2001, art. 36, L. n. 183 del 2010, art. 32, artt. 1223 e 2727 c.c., in relazione alla direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte di merito ritenuto che il criterio di liquidazione del danno da reiterato ricorso alla stipulazione a termine individuato da Cass. S.U. n. 5072 del 2016, soddisfacesse i requisiti di equivalenza ed effettività;

che, con il quarto motivo del ricorso principale, ci si duole di violazione del T.U. n. 165 del 2001, art. 36, e L. n. 183 del 2010, art. 32, per non avere la Corte territoriale ritenuto che l’indennità risarcitoria andasse riconosciuta in relazione ad ogni singolo contratto;

che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, si lamenta violazione del T.U. n. 165 del 2001, art. 36, e L. n. 183 del 2010, art. 32, in riferimento al T.U. n. 368 del 2001, artt. 1, 2 e 5, art. 5, direttiva 1999/70/CE, e artt. 1218, 1223, 2043 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito liquidato il danno in assenza di alcuna allegazione in tal senso;

che, con riguardo al primo motivo del ricorso principale, è consolidato il principio di diritto secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare il vizio processuale nei suoi termini esatti e non genericamente, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 19410 del 2015, 9888 del 2016);

che, con specifico riferimento al caso di specie, in cui indipendentemente dalla formulazione della rubrica del motivo – si imputa alla Corte di merito di aver posto a base della decisione un fatto che, in realtà, non era stato in quel processo nè allegato nè provato, era onere dei ricorrenti di indicare specificamente nel ricorso il contenuto della memoria di costituzione in primo grado del Consorzio e i documenti che ad essa erano stati allegati, in modo da rendere evidente, sia pur per esclusione, che il fatto impeditivo del diritto accertato dalla Corte territoriale non aveva in realtà mai fatto ingresso nel processo;

che, in mancanza di tale specifica indicazione, il motivo va ritenuto inammissibile;

che il secondo motivo del ricorso principale è invece manifestamente fondato, essendosi parimenti consolidato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione non può essere risolto con il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale poichè determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione (Cass. nn. 22661 del 2007, 7698 del 2008), salvo che ricorrano elementi per risolverlo in via interpretativa (cfr. in tal senso Cass. n. 9244 del 2007), ciò che nella specie è da escludersi in ragione del carattere meramente assertivo dell’affermazione contenute nella parte motiva circa la congruità dell’indennizzo liquidato alla lavoratrice M.A.;

che i restanti motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure rivolte all’impugnata sentenza, e sono manifestamente infondati, riproponendo questioni già decise da Cass. S.U. n. 5072 del 2016 (cui hanno dato seguito, fra le tante, Cass. nn. 16095 e 23691 del 2016, 8927 e 8885 del 2017) e la soluzione delle quali è stata riconosciuta compatibile con l’ordinamento comunitario da CGUE, 7.3.2018, C-494/16, Santoro, che ha affermato, per quanto qui interessa, che l’ordinamento comunitario “non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato”;

che del pari manifestamente infondato è l’unico motivo del ricorso incidentale, avendo questa Corte chiarito che il ricorso alla L. n. 183 del 2010, art. 32, ha una funzione agevolatrice della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, di talchè il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo (Cass. S.U. n. 5072 del 2016, cit.);

che, conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in relazione all’unico motivo accolto del ricorso principale e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il primo e rigettati gli altri e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del solo ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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