Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7558 del 18/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17425-2017 proposto da:

COMUNE DI MARIGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ALFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE MAUTONE;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 167, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DE LUCA MUSELLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2122/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 10.5.2017, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda di N.G. volta all’inquadramento in categoria D a far data dal gennaio 2003, condannando il Comune di Marigliano al pagamento delle differenze retributive consequenziali; che avverso tale pronuncia il Comune di Marigliano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che N.G. ha resistito con controricorso, chiedendo che il Comune venisse condannato a risarcirle i danni per lite temeraria;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che non si ravvisano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della delibera con cui il Comune ricorrente ha dato esecuzione alla sentenza impugnata, atteso che nella delibera cit., il Comune ha dato atto che l’inquadramento della controricorrente in categoria D ha avuto luogo solo in quanto il ricorso per cassazione “non sospende di fatto l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello” (cfr. delibera allegata alla memoria depositata ex art. 378 c.p.c.) e ha conseguentemente concluso per la riforma o cassazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 9 della memoria cit.);

che, con l’unico motivo di censura, il Comune ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito ritenuto che dall’esame delle Delib. nn. 56 e 94 del 2001, nn. 78 e 119 del 2002 e nn. 12, 13 e 14 del 2003, potesse evincersi che alla copertura dei posti vacanti nell’area AA.GG., Ufficio Segreteria Contratti, dovesse provvedersi con personale interno risultato idoneo ai concorsi per progressione verticale, laddove l’area AA.GG., per la quale i giudici di merito avevano individuato due vacanze d’organico, non è composta solo dall’Ufficio Segreteria e Contratti ma – giusta l’organigramma acquisito agli atti del giudizio anche da altri uffici, onde non poteva in alcun modo inferirsi che le vacanze d’organico si riferissero proprio all’Ufficio Segreteria e Contratti e non invece ad altri uffici;

che il motivo è inammissibile, vuoi perchè l’organigramma che si asserisce essere stato depositato in giudizio dall’odierna controricorrente non è stato trascritto nel corpo del ricorso nè si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe attualmente reperibile, in spregio al principio di specificità del ricorso ribadito tra le tante da Cass. n. 5478 del 2018, vuoi perchè pretende di censurare la plausibilità del ragionamento inferenziale seguito dai giudici di merito senza individuare alcun fatto decisivo il cui esame essi avrebbero omesso, tale potendo ritenersi soltanto quel fatto, anche secondario, la cui considerazione avrebbe certamente condotto a decidere diversamente (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario;

che la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell’inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l’altra parte deduca e dimostri nell’indicato comportamento dell’avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629 del 2010), ciò che l’odierna parte controricorrente non ha fatto;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore della parte controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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