LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –
Dott. VIALDI Roberto – Presidente di Sezione –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18148/2016 proposto da:
AREA TRADING S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO POZZI;
– ricorrente –
B. & C. S.R.L. TRASPORTI INTERNAZIONALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO GUILIZZONI e FABRIZIO VISMARA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AREA TRADING SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO POZZI;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 2013/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/05/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale;
uditi gli avvocati Paolo Palmeri e Marco Guilizzoni.
FATTI DI CAUSA
La società B. & C. Trasporti Internazionali s.r.l. ottenne dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo nei confronti della società Area Trading S.A.
A fondamento del ricorso dedusse di essere legata da un rapporto di mandato, quale “rappresentante fiscale” per l’Italia ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con Area Trading S.A. e che, a seguito di notificazione da parte dell’Agenzia delle entrate di avviso di accertamento, avente a oggetto il recupero di I.V.A. non assolta, aveva, in nome e per conto di Area Trading, aderito all’accertamento, pagando, a titolo di sanzione, la minor somma pari a un quarto della sanzione irrogata, della quale chiedeva la refusione.
Area Trading S.A. propose opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano e deducendo, nel merito, che l’emanazione dell’avviso di accertamento e l’irrogazione della sanzione erano conseguenza dell’inadempimento, da parte della B. s.r.l. dei propri obblighi di consulenza ed assistenza fiscale, contrattualmente assunti verso la Area Trading S.A..
Con sentenza n. 1584 del 14.11.2012 il Tribunale di Como dichiarò inammissibile l’opposizione, per difetto di procura, in quanto l’autografia era stata autenticata all’estero da un avvocato italiano.
Con sentenza n. 2013 del 25.5.2016 la Corte di Appello di Milano accolse, sul punto, il gravame proposto da Area Trading S.A., ritenendo che la nullità fosse stata sanata dal deposito, unitamente alla memoria di replica, di una valida procura.
La Corte di appello, rigettò, comunque, l’opposizione, ritenendo, preliminarmente, che la giurisdizione spettasse al giudice italiano, in quanto il rapporto dedotto nel ricorso monitorio aveva natura contrattuale, trovando la sua fonte nel mandato con rappresentanza posto in essere tra le parti, e, nel merito, che non vi fosse prova che la B. s.r.l. avesse assunto obblighi di consulenza verso la Area Trading S.A., essendo le prove richieste al riguardo “generiche e valutative”.
La sentenza è stata impugnata da Area Trading S.A., con ricorso fondato su unico motivo.
B. & C. Trasporti Internazionali s.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, illustrati da successiva memoria, depositata ex art. 378 c.p.c.;
Area Trading S.A. resiste al ricorso incidentale con controricorso e ha, anch’essa, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Con ordinanza, n. 20332 del 31.7.2018, la Terza Sezione civile di questa Corte, rilevato che, con il ricorso, Area Trading S.A. aveva lamentato il rigetto da parte della Corte di Appello della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano, ha rimesso la causa al primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
Disposta la trattazione del ricorso innanzi a queste Sezioni Unite, il Procuratore Generale ha depositato requisitoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso e l’assorbimento del ricorso incidentale.
B. & C. s.r.l. Trasporti Internazionali ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con l’unico motivo di ricorso Area Trading S.A. pone questione di giurisdizione e deduce, comunque, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1719 e 1298 c.c.; artt. 2 e 5 della Convenzione di Lugano; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
In particolare, la ricorrente evidenzia l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Milano, nel rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, ritenendo che il rapporto, dedotto nel ricorso monitorio, avesse natura contrattuale, con applicazione, quindi, dell’art. 5 della Convenzione di Lugano dettante i criteri di collegamento per il caso di obbligazioni contrattuali.
Secondo la prospettazione difensiva, invece, l’obbligazione adempiuta dalla B. s.r.l. nei suoi confronti (ovvero il pagamento, quale rappresentante fiscale, delle sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria italiana per violazione di normativa tributaria) aveva natura legale, derivante dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3, il quale impone obblighi, diretti ex lege, in capo al rappresentante fiscale; ne conseguiva la natura legale anche dell’obbligazione, specificamente dedotta con il monitorio dalla B. & C. s.r.l., ovvero il rimborso delle sanzioni tributarie pagate dal rappresentante fiscale in forza del vincolo solidale previsto dalla legge.
Da ciò conseguiva, sempre secondo la ricorrente, che avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 2, comma 1, della Convenzione di Lugano che prevede il criterio generale del foro del convenuto, nella specie la Confederazione Elvetica, avendo essa Società sede in *****.
2 Il ricorso è infondato.
2.1 E’ pacifico, in atti e incontestato tra le parti, che Area Trading S.A., società di diritto svizzero, con sede in *****, rilasciò, in data 7 febbraio 2003, alla B. & C. s.r.l., società italiana, una procura speciale ” per rappresentare Area Trading S.A. per tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 6710/1972 n. 633 e successive modifiche, e pertanto ad assumere la veste di rappresentante fiscale come previsto dal disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53, comma 2".
2.2. La figura del rappresentante fiscale è disciplinata dall’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972 il quale prevede, ai fini delle operazioni IVA, la facoltà, per i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato di esercitare gli obblighi e diritti derivanti dall’applicazione della normativa in materia IVA, tramite un loro rappresentante residente nel territorio nello Stato nominato nelle forme previste dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 1, comma 4, (ovvero, tra le altre, atto pubblico o scrittura privata registrata). Il citato art. 17 prevede, poi, che il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto.
2.3. La solidarietà, che lega il rappresentante fiscale al suo rappresentato, rientra nel particolare tipo di solidarietà tributaria, detta dipendente, che si differenzia da quella più comune, denominata paritetica. In particolare, nella solidarietà paritetica (ad esempio, comproprietari obbligati in solido all’imposta di registro) si rinviene un vincolo di solidarietà nei confronti di più debitori, appunto co-obbligati, in cui è a tutti riferibile la realizzazione del presupposto del tributo, cioè quella fattispecie che denota la capacità contributiva giustificativa del prelievo fiscale ex art. 53 Cost.. Nell’ipotesi, invece, della solidarietà dipendente, detta anche responsabilità d’imposta, il legislatore tributario ha unito con un vincolo di solidarietà per il pagamento del tributo, oltre quei c000bbligati che hanno realizzato la fattispecie principale (il presupposto), persone le quali, lungi dall’aver realizzato il presupposto, hanno semplicemente posto in essere un’attività collaterale, detta fattispecie secondaria.
All’ipotesi della solidarietà tributaria cd. dipendente possono ricondursi schemi tra di loro profondamente diversi, che non si prestano ad un inquadramento sistematico uniforme ma che hanno, in comune, l’esigenza di garanzia, nei confronti dell’Erario, per la riscossione del tributo ancorata ad un nesso di pregiudizialità – dipendenza. Detto nesso consegue, nei vari tipi, o indipendentemente da una scelta delle parti o, soltanto, in presenza di una precisa opzione e di una indicazione in tal senso operata dalle parti stesse.
Rientra, in quest’ultimo tipo, l’istituto della rappresentanza fiscale, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, che ha trovato consenso anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 19/02/2009 C1/08), la quale ha sottolineato che la designazione di un rappresentante fiscale, come quello menzionato, in particolare, all’art. 2, n. 3, della tredicesima direttiva e all’art. 17 del decreto relativo all’IVA, è, di per sè, irrilevante ai fini della natura imponibile o meno delle prestazioni ricevute o effettuate dalla persona rappresentata, giacchè il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero.
3 Alla luce del quadro normativo di riferimento come sopra delineato, se non appare revocabile in dubbio che l’obbligazione tributaria adempiuta dalla B. & C. s.r.l. è sorta dalla legge, può ritenersi, con altrettanta certezza, che l’obbligazione azionata con il decreto ingiuntivo non rivesta la natura “legale”, invocata dalla ricorrente, ma trovi la sua fonte nel mandato, posto in essere volontariamente tra le parti con il conferimento della sopra citata procura.
4. Ne consegue che correttamente la Corte di Appello ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell’art. 5 della Convenzione di Lugano, anzicchè dell’art. 2 stessa Convenzione, come invocato dall’odierna ricorrente.
5.L’art. 2 della Convenzione di Lugano (del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la quale ha esteso ai paesi membri dell’Area Europea di libero scambio, AELE-EFTA, la disciplina uniforme già introdotta in materia tra gli Stati membri della Comunità Europea tramite la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, e ribadita, quanto alle disposizioni che qui interessano, dalla Convenzione conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007) stabilisce, fatte salve le disposizioni della presente convenzione, che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato.
Il successivo art. 5, per la materia contrattuale, introduce una disposizione specifica, prevedendo, in deroga alla norma generale dell’art. 2 che: La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
6. La Corte di Giustizia (C.G. 17.6.1992 in C-26/91, Handte; 27.10.1998 in C.-51/97 Reunion Europeenne, 5 febbraio 2004 causa C-265/02) ha delimitato l’ambito della “materia contrattuale” alle sole vicende di “obblighi liberamente assunti da una parte nei confronti di un’altra”.
7. L’interpretazione fornita dalla Corte Europea è stata applicata da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 13905 del 23 luglio 2014, resa con riferimento alla Convenzione di Bruxelles ma integralmente sovrapponibile, per l’identità delle disposizioni, con quella di Lugano) la quale ha specificato “che l’opzione offerta all’attore dall’art. 5, n. 3, della Convenzione trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una determinata controversia e giudici diversi da quelli dello Stato del domicilio del convenuto, tale da giustificare un’attribuzione di competenza, ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale, impone invero un’interpretazione del criterio di collegamento di cui all’art. 5, n. 3, aderente all’esigenza che il convenuto sia posto ragionevolmente in grado di prevedere davanti a quale giurisdizione, oltre a quello dello Stato del suo domicilio possa essere citato”.
8. Applicando tali principi alla fattispecie, nella quale per come si è già detto l’obbligazione sorge da una libera determinazione delle parti – consacrata, avvalendosi della facoltà loro attribuita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, nel mandato conferito con il rilascio della procura – l’azione esperita è certamente riconducibile alla “materia contrattuale” di cui al citato art. 5 della Convenzione di Lugano con conseguente giurisdizione del giudice del luogo in cui l’obbligazione è stata o doveva essere eseguita, ovvero il giudice italiano.
9. Alla luce dei principi già espressi da questa Corte (Cass. Sez. U. n. 7381 del 25 marzo 2013) il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale, in quanto è stato proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito e investe una questione preliminare, sicchè ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento di quello principale, anche in mancanza di tale indicazione ad opera della parte, risultando detta questione oggetto di decisione da parte del giudice di merito e derivando dal rigetto del ricorso principale il difetto dell’attualità dell’interesse del ricorrente incidentale.
10. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della Area Trading S.A..
11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
dichiara la giurisdizione del giudice italiano;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della B. & C. S.r.l. Trasporti Internazionali delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00 oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019