LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 15502/2018 R.G., sollevato dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli con ordinanza del 10/05/2018 nel procedimento vertente tra:
P.C., da una parte, e COMUNE DI GIUGLIANO, dall’altra, ed iscritto al n. 23/2013 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DEL CORE SERGIO, che conclude dichiarando la competenza del Tribunale ordinario di Napoli nord.
PREMESSO IN FATTO
– che il Tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano con sentenza n- 839 del 16.8.2012 ha dichiarato la propria incompetenza “per materia”, indicando la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta da P.C. nei confronti del Comune di Giugliano a causa dell’allagamento dell’immobile di proprietà dell’attore, sito in *****, verificatosi il 22.9.2002, non avendo provveduto il Comune a manutenere e realizzare in quella strada un idoneo sistema di fognatura per la canalizzazione dell’acqua piovana;
– che la causa è stata riassunta avanti il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli e detto Giudice ha rilevato alla prima udienza 11.6.2013 la propria incompetenza, sollevando di ufficio conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c con ordinanza depositata in data 10.5.2018 ritualmente comunicata alle parti in data 10.5.2018;
– che le parti della causa di merito non hanno depositate memorie difensive;
– che il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 ter c.p.c. instando per l’accoglimento della istanza ed indicando competente il Tribunale di Napoli Nord (in seguito alla soppressione della sezione distaccata di Marano).
OSSERVA La istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello “ad quem”, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicchè l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4077 del 25/02/2005; id. Sez. 2, Ordinanza n. 6464 del 21/03/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17454 del 23/07/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12152 del 16/07/2012; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19167 del 06/11/2012; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15789 del 10/07/2014; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 728 del 19/01/2015).
La questione controversa se il Giudice “ad quem”, avanti il quale il giudizio era stato riassunto, potesse sollevare il conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. anche nel caso in cui avesse ravvisato l’errore del Giudice “a quo” che si era dichiarato incompetente “ratione materiae”, è stato recentemente risolto definitivo dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U -, Sentenza n. 1202 del 18/01/2018 enunciando il principio di diritto secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacchè in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 49 c.p.c., comma 2, produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio “ratione valoris” (o per territorio) non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo.
In sostanza, aderendo all’orientamento maggioritario seguito anche dal precedente della Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 21582 del 19/10/2011, le SezioniUnite, pur dopo aver evidenziato le aporie di entrambi gli orientamenti in contrasto, hanno rilevato che “lo scopo della norma (art. 45 c.p.c.) è soltanto quello di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice; ogni qual volta – invece – non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris”. Con la conseguenza che “l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che – emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice; viceversa è inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia ritenga che la competenza sia, per quella data controversia, ripartita solo ratione valoris: in tal caso, conclude l’orientamento maggioritario, ogni questione relativa a quest’ultimo profilo resta preclusa”.
Nella specie il Tribunale regionale delle acque pubbliche ha svolto condivisibili argomentazioni intese a destituire di qualsiasi fondamento giuridica la dichiarazione di incompetenza per materia resa dal Tribunale Ordinario di Napoli, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha individuato la competenza ratione materiae del Giudice specializzato, nel coinvolgimento di un “interesse pubblico” alla disciplina del regime delle acque – sotterranee o superficiali – intese come “risorsa naturale limitata” e dunque nel coinvolgimento di scelte discrezionali rimesse alle Amministrazioni competenti inerenti la progettazione di opere idrauliche ai fini dell’utilizzo delle acque appartenenti al demanio idrico, sicchè la controversia risarcitoria rientra nella competenza del Giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell’amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2656 del 22/02/2012; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14883 del 05/09/2012).
Le acque nere convogliate nelle fognature urbane non rientrano, pertanto, nel novero delle acque pubbliche elencate nel T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, art. 1, e la rete fognaria nella quale le acque medesime sono convogliate non può considerarsi opera pubblica, ai sensi del citato T.U., art. 140, lett. d), potendo acquisire tale connotazione le acque reflue e meteoriche soltanto a seguito di depurazione e cioè dopo il trattamento che ne elimini le impurità dannose ed inquinanti rendendole riutilizzabili come risorsa destinata all’impiego per usi umani (cfr. già Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 12/04/1978. Dopo la introduzione della L. n. 36 del 1994: cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 674 del 26/01/1999; id. Sez. 1, Ordinanza n. 2899 del 14/02/2004; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14883 del 05/09/2012; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19575 del 09/11/2012, id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5261 del 01/03/2017).
Tuttavia alla “pars destruens”, volta a contestare la indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza n. 839/2012 del Tribunale Ordinario di Napoli sez. distaccata di Marano, l’ordinanza che solleva il conflitto non fa seguire la “pars costruens” intesa ad individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso Giudice a quo o di un terzo Giudice, con conseguente inammissibilità della istanza ex art. 45 c.p.c. e radicamento della competenza relativa alla causa risarcitoria presso il Giudice ad quem avanti il quale le parti hanno riassunto il giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019