Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7735 del 20/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16941-2017 proposto da:

COMUNE di POSITANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRISCUOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO FLORIMONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3045/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Il Comune di Positano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania emessa, in controversia concernente avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento da parte del contribuente C.G., della Tarsu prevista per la categoria C4 afferente gli anni 2010 e 2011. La CTR riteneva che il Comune non avesse fornito la prova dell’assoggettabilità dell’intero immobile alla tariffa prevista per l’esercizio dell’attività di bed and breakfast e riduceva la tassabilità solo all’area che il contribuente aveva ammesso di occupare a tal fine.

L’Amministrazione comunale ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi. La parte contribuente si è costituita con controricorso.

1. Con il primo e secondo motivo di impugnazione (riferito alla violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 5, art. 70, comma 2 e art. 73) la parte ricorrente si duole della pronuncia del giudice di appello per avere quest’ultimo sostanzialmente affermato che le condizioni di esclusione operano automaticamente ed in ragione della sola destinazione funzionale dell’immobile e che spettava al Comune la prova della effettiva area destinata all’attività recettiva.

2. I motivi possono essere esaminati unitamente in quanto connessi; le censure sono fondate.

La CTR ha accertato che il Comune di Positano aveva esercitato la facoltà prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62,comma 4, in base alla quale, “Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività’ economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”. La CTR ha altresì accertato che il contribuente aveva omesso la denuncia di occupazione dell’area (o di parte dell’area) a fini commerciali.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie pese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale e l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (ex multis, Cass. nn. 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011). Ne deriva che sarebbe spettato al giudice del merito acclarare se – in concreto – la parte contribuente avesse dimostrato adeguatamente i presupposti fattuali per poter beneficiare della non assoggettabilità dell’intero immobile alla tariffa prevista per l’esercizio dell’attività di bed and Breakfast e ridurre la tassabilità alla sola superficie destinata a tale attività escludendo, invece, l’area destinata a privata abitazione.

3. La trattazione del terzo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. avendo la CTR violato le norme che regolano la ripartizione dell’onere probatorio deve ritenersi assorbito.

Alla luce di tali considerazioni, non resta che concludere che la pronuncia appellata merita la cassazione, sicchè la causa va restituita al giudice del merito affinchè quest’ultimo torni ad esaminare la questione controversa sulla scorta dei principi dinanzi messi in evidenza.

Da quanto sopra consegue la cassazione della sentenza d’appello riguardo alla censura accolta con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite, dopo nuovo esame, sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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