LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22908-2017 proposto da:
IMMOBILIARE QUADRIFOGLIO di V.G. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore socio accomandatario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GELA 39, presso lo studio dell’avvocato CARMINE LAURENZANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE VENTRUTI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, RUGGERO MERONI, IRMA MARINELLI;
– controricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI BARANZATE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 783/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 783/1/2017, depositata il 27.2.2017 non notificata, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto da Equitalia Nord s.p.a. nei confronti di Immobiliare Quadrifoglio di V.G. C. s.a.s. su controversia avente ad oggetto intimazione di pagamento dichiarando inammissibile l’impugnazione sul presupposto della regolare notifica delle cartelle di pagamento non opposte.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
ADER Agenzia delle Entrate – riscossione e il Comune di Milano si sono costituiti con controricorso. Il Comune di Baranzate non ha spiegato difese.
1.Con il primo motivo l’Immobiliare Quadrifoglio deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata prodotta la prova della notifica delle cartelle per la prima volta in sede di appello da Equitalia Nord s.p.a. non costituitasi in primo grado.
La censura è inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte in materia, (cfr. tra le molte, più di recente, cfr. Cass. 10781/2018; Cass. 5429/2018; Cass. sez. 5, 22 novembre 2017, n. 27774; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27474; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661; Cass. sez. 5, 16 settembre 2011, n. 18907), in relazione alla specialità della norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, stabilita per il processo tributario rispetto al regime di produzione di documenti secondo il codice di rito (art. 345 c.p.c., comma 3), senza che parte ricorrente abbia prospettato nuovi argomenti atti a sollecitare un mutamento d’indirizzo al riguardo. Il richiamato art. 58, comma 2, infatti, espressamente prevede e consente la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in grado d’appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015), a nulla rilevando l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass.n. 22776/2015; n. 23616/2011).
2. Con il secondo e terzo motivo la contribuente deduce error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, per avere la CTR ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento.
Le censure possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse.
Esse sono inammissibili. La contribuente denuncia come error in procedendo una pretesa violazione di norme di diritto in punto di accertata validità della notifica della cartella di pagamento prodromica. La censura risulta altresì inammissibile per difetto di autosufficienza.
Quando vengono denunciati errores in procedendo, la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, e art. 369, comma 2, n. 4 (Cass. n. 5185/2017; Cass. 23039/2016; Cass. n. 21397/2014; Cass. n. 8008/2014; Cass. n. 896/2014; Cass. n. 12664/2012; Cass. S.U., n. 8077/2012), circostanza nella specie non avvenuta.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere sia il giudice di prime cure che il giudice di appello omesso di indicare nell’elencazione degli atti impugnati gli avvisi di intimazione relativi agli importi dovuti a titolo di ICI per gli anni 2008 e 2009 concernenti gli immobili del Comune di Baranzate. La trattazione del motivo deve ritenersi assorbita dal rigetto degli altri motivi di ricorso.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna Immobiliare Quadrifoglio di V.G. C. s.a.s. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro5.600,00 in favore di entrambe le parti resistenti, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art.
13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019