LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25594-2017 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA RAZZOLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1132/67/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 13/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
C.D. ricorre, con due motivi per la cassazione della sentenza n. 1132/67/16 depositata dalla Commissione Tributaria della Lombardia in data 13.3.2016 con cui la commissione confermava la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto l’impugnazione proposta dal contribuente contro l’avviso di accertamento emesso a seguito delle risultanze emesse dalle indagini finanziarie, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, svolte sui conti correnti.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Con istanza del 8.1.2019 il contribuente ha dichiarato di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex D.L. n. 148 del 2017 e di rinunciare al giudizio.
Il ricorso deve essere, conseguentemente dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono le ragioni di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi della norma citata. Nella presente vicenda processuale, atteso l’esito della lite, non sussiste la debenza del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. ord. n. 23175/15).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019