Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7742 del 20/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 236-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO PASSAGLIA 14, presso lo studio dell’Avvocato M.C., rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO MARIO EPIFANIO, ALFONSO TAGLIAMONTE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 692/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 692/2016, emessa in data 15.12.2016, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Molise aveva parzialmente accolto l’appello di F.G. avverso la sentenza n. 10/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, che aveva respinto il ricorso proposto dal medesimo avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione Finanziaria su un’istanza di rimborso IRPEF per l’anno di imposta 2007 con riferimento alla liquidazione dell’indennità di fine rapporto a lui erogata da parte del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze;

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19, nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2”;

il contribuente si è costituito deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19 TUIR e del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2”.

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo ricorso va disatteso atteso che non incorre nel vizio di ultrapetizione il Giudice che renda la pronuncia richiesta in base alla qualificazione giuridica dei fatti ed all’applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall’istante (cfr. Cass. nn. 11805 del 09/06/2016, 20652/2009), come nel caso di specie, in cui l’Agenzia si duole che, sebbene il ricorrente avesse lamentato che la liquidazione, allo stesso erogata, assimilabile alle indennità equipollenti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, essendo formata unicamente dalle contribuzioni dei dipendenti, non fosse assoggettabile ad imposta, la CTR aveva affermato che l’Amministrazione aveva erroneamente determinato l’imposizione senza applicare la previgente disciplina di cui all’art. 17 cit. fino al 31.12.2000 e quella successiva fino alla data di collocamento a riposo;

2.1. è fondato invece il secondo motivo di ricorso, osservato che in tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17,comma 1, sicchè rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto (cfr. Cass. n. 25396/2017);

2.2. invero, il Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze corrisponde agli iscritti, quando cessano di far parte dei ruoli del personale dell’amministrazione, o agli aventi diritto, nel caso in cui gli iscritti siano deceduti durante il servizio, un’indennità che ha una funzione esclusivamente previdenziale e che viene calcolata in relazione al numero degli anni di servizio (di ruolo e non di ruolo) prestato, ivi compresi i periodi di assenza utili ai fini pensionistici; la composizione del Fondo è costituita, in massima parte, da premi di produttività o da incentivi all’attività d’istituto;

2.3. deve perciò ritenersi che l’indennità corrisposta dal Fondo costituisce una forma di retribuzione differita (composta, in massima parte, dai contributi degli iscritti), che rientra nel perimetro normativo degli artt. 17 e 19 TUIR, come “indennità equipollente”, in quanto tale assoggettabile a tassazione separata e non a tassazione integrale;

2.4. la CTR non ha quindi fatto corretta applicazione del principio, laddove ha ritenuto che l’importo corrisposto al contribuente, correttamente assoggettato dall’Ufficio a tassazione separata per intero, non fosse assimilabile ad una “indennità equipollente” al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR (ex art. 16), ma rientrasse nella categoria delle “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione” del rapporto di lavoro, con errata applicazione del regime di tassazione dettato per tale tipologia di importi;

3. sulla base delle considerazioni che precedono, va respinto anche il ricorso incidentale, con i due motivi illustrati in premessa, strettamente connessi, con cui si lamenta che la CTR abbia respinto le richieste del contribuente di dichiarare l’intassabilità integrale dell’indennità ricevuta;

4. la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, deve essere dunque cassata, in relazione al secondo motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo ed il ricorso incidentale, e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, avente ad oggetto la richiesta, sul presupposto della totale non assoggettabilità a tassazione dell’indennità in quanto formata interamente da contribuzioni dei dipendenti, del rimborso delle applicate trattenute;

5. tenuto conto del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, ricorrono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso del contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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