LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27695/2016 R.G. proposto da:
Antonini Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Clemente, presso il quale ha domicilio eletto in Roma via Salaria n. 292, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2264/22/16, depositata il 21 aprile 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2018 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.
RILEVATO
CHE:
– Antonini Srl impugna per cassazione, con cinque motivi, la decisione della CTR del Lazio che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittime le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, del Modello Unico 2004 e 770/S, per Iva, Irpef ed Irap, oltre sanzioni e interessi, per l’anno d’imposta 2006;
– l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
– preliminarmente va dato atto che, pur in mancanza di prova della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione Equitalia Sud, già presente in appello, la Corte ritiene, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo (Sez. U, n. 6826 del 22/03/2010; Sez. U, n. 21670 del 23/09/2013), di soprassedere all’integrazione del contraddittorio attesa la palese inammissibilità e infondatezza del ricorso;
– il primo motivo denuncia violazione degli artt. 125 e 480 c.p.c. per aver la CTR ritenuto legittima la cartella impugnata pur non sottoscritta;
– il motivo è infondato atteso che, per costante giurisprudenza, “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (v. Cass. n. 26053 del 30/12/2015; Cass. n. 13461 del 27/07/2012);
– nè giova, in senso contrario, il richiamo al D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 7, secondo il quale “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonchè sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, porta ad escludere che la sottoscrizione autografa sia configurabile come requisito di validità dell’atto impositivo in corrispondenza al consolidato orientamento della Corte;
– quanto all’asserita mancanza dell’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto la censura è inammissibile per novità, trattandosi di questione proposta per la prima volta in sede di legittimità;
– il secondo motivo denuncia l’intervenuta decadenza della potestà impositiva per tardività della notifica della cartella, operata a mezzo di messo, atteso il ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c. in data 21 gennaio 2011;
– il motivo è infondato;
– trova infatti applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica tra notificante e notificato, che, in linea generale, si realizza, per il primo, con l’avvio della procedura notificatoria – sicuramente nell’anno 2010 atteso l’avvenuto deposito presso la casa comunale in data 30 dicembre 2010 – e, per il secondo, con la sua effettiva conclusione, ossia, nella specie, il 21 gennaio con la ricezione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.;
– è privo di rilievo, poi, che l’attività notificatrice sia stata posta in essere da un messo notificatore autorizzato, dovendosi escludere che questi non sia un soggetto terzo rispetto all’Amministrazione finanziaria per il solo fatto che da essa dipenda, derivando una diversa conclusione da una impropria sovrapposizione tra rapporto di servizio e attività funzionale;
– come condivisibilmente affermato dalla Corte, infatti, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, “nel concedere all’ufficio o all’ente locale la facoltà di provvedere “alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2” (che rinvia alle norme del codice di rito in tema di notificazione, salvo il disposto del successivo art. 17), equipara la figura del messo notificatore autorizzato a quella del messo comunale, ponendo l’accento, ai fini qui in esame, della notificazione degli atti innanzi alle Commissioni tributarie, sull’analoga funzione svolta dai predetti messi, a prescindere dal dato relativo al rispettivo inserimento nell’ambito delle relative amministrazioni d’appartenenza, conclusione che trova conferma nel fatto che in base all’art. 16, comma 3, in esame, l’Ufficio ha, già, la facoltà di procedere a notificazione “anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento””;
– ne deriva che, nello svolgimento dell’incarico di notificazione, il messo “svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell’amministrazione di appartenenza”, sicchè restano ad esso applicabili i principi generali con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario (Cass. n. 4517 del 22/02/2013);
– non è dunque condivisibile la diversa indicazione contenuta nella ordinanza Cass. n. 14580 del 06/06/2018, che, del resto, si esprime, sulla specifica questione, in termini meramente incidentali, integrando un mero obiter, neppure trasfuso nella massima tratta dalla decisione;
– nella fattispecie in giudizio, trattandosi di imposte relative alla dichiarazione Modello Unico 2007, non sussiste pertanto l’eccepita decadenza;
– il terzo motivo denuncia “erroneità ed illegittimità della sentenza per mancato accoglimento dell’eccezione decisiva di illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione”;
– il mezzo è inammissibile – in disparte la carenza del motivo per difetto di autosufficienza avendo omesso il ricorrente di riprodurre la cartella opposta – traducendosi, in realtà, in una censura per insufficiente motivazione in ordine alla valutazione, operata dalla CTR, sull’adeguatezza della motivazione della cartella impugnata, sicchè esula dall’ambito del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, che, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
– tale requisito minimo non risulta soddisfatto, invero, soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e che determinano la nullità della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile), mentre al di fuori di esse residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e che sia “decisivo”, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Sez. U, n. 8053 del 2014, Rv. 629831 e 629830);
– il quarto motivo denuncia “erroneità ed illegittimità della sentenza per mancato accoglimento dell’eccezione di illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell’avviso di liquidazione o avviso bonario”;
– il rilievo è infondato atteso che, per consolidato orientamento della Corte, ” la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass. n. 27716 del 21/11/2017), circostanza che non ricorre nella vicenda in esame poichè – come emerge dalla sentenza impugnata – il recupero ha riguardato omessi o tardivi versamenti di imposte dichiarate ma non versate;
– il quinto motivo denuncia “erroneità ed illegittimità della sentenza per mancato accoglimento di un motivo decisivo: nullità ed illegittimità della cartella per inesistenza/illegittimità degli atti prodromici” per carenza del potere dirigenziale del soggetto che li ha sottoscritti;
– il motivo è inammissibile sia per l’assoluta genericità della censura, neppure essendo indicato l’eventuale atto “prodromico” che sarebbe viziato, e per novità della questione, che non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi in epigrafe, avendo il ricorrente, in tale evenienza, l’onere, a pena di inammissibilità, “non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 8206 del 22/04/2016);
– il ricorso va pertanto rigettato; nulla per le spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019