LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2705/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
Contro
TEXGIULIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Salvatore Campomacchia e dall’avv. Cesare Persichelli presso quest’ultimo in Roma, via Crescenzio n. 20 è elettivamente domiciliata;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli n. 160/10/10 depositata il 29/11/2010, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 4/10/2018 dal consigliere Succio Roberto.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e conseguentemente confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento per IVA 2001;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un motivo; resiste la contribuente con controricorso, così qualificandosi in sostanza anche la proposizione del ricorso incidentale dalla lettura dei suoi motivi.
CONSIDERATO
che:
– in data 27 settembre 2018 è stata depositata istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione dalla società contribuente;
– in data 2 ottobre 2018 l’Avvocatura erariale ha depositato analoga istanza di cessazione della materia del contendere, con annessa comunicazione di regolarità della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, come convertito in L. 96 del 2017;
– che pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019