LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15186/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Realbeef s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Due Macelli n. 66, presso lo studio dell’avv. Bruno Giuffrè e dell’avv. Antonio Tomassini, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno n. 111/12/12, depositata il 14 febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 novembre 2018 dal Cons. Nonno Giacomo Maria.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 111/12/12 del 14/02/2012, la CTR della Campania – Sezione staccata di Salerno ha accolto l’appello della Realbeef s.r.l. avverso la sentenza n. 216/02/10 della CTP di Avellino, che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento a fini IRAP, IRES ed IVA, con il quale veniva rettificato il reddito d’impresa della stessa relativamente all’anno d’imposta 2006;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dagli atti delle parti: a) la vicenda trae origine da una verifica fiscale della Guardia di finanza che ha interessato le annualità 2005 – 2008, con la quale, con riferimento all’annualità 2006, venivano recuperati a tassazione costi non inerenti relativi a consulenze industriali, all’acquisto di materie prime e alla manutenzione degli automezzi industriali; b) la CTP rigettava il ricorso della società contribuente; c) la Realbeef s.r.l. proponeva appello davanti alla CTR;
1.2. la CTR accoglieva l’appello per le seguenti considerazioni: a) la questione posta dalla società contribuente e relativa alla violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, doveva ritenersi assorbente, in quanto l’accertamento si era protratto per oltre trenta giorni lavorativi (dal 15/07/2008 al 26/09/2008) “senza che fosse fornita alcuna motivazione a supporto che valesse a giustificare il prosieguo delle indagini”; b) in ogni caso, l’Agenzia delle entrate, nella redazione dell’avviso di accertamento, non aveva prestato “alcuna attenzione agli argomenti dedotti e quindi alle procedure che impongono all’ufficio non solo di illustrare l’iter logico seguito, ma anche del perchè non si sarebbero considerate le questioni affacciate dal contribuente secondo le modalità caratterizzanti, in genere, il procedimento amministrativo per cui, in difetto, ben si può parlare di illegittimità dell’atto”; c) nel merito, con riferimento alla contestazione relativa ai costi di consulenza, la Realbeef s.r.l. aveva evidenziato, in sede di accertamento, la necessità di affidarsi alla collaborazione di operatori specializzati del settore, quale la F.lli Cozza s.r.l., con cui era stato stipulato un contratto di mandato per l’acquisto di bovini, contratto che prevedeva un determinato compenso per l’attività svolta dall’intermediario e che aveva condotto la società a realizzare un volume d’affari particolarmente elevato; d) con riferimento all’acquisto di bovini praticando un sovrapprezzo, l’operazione si giustificava con la politica di fidelizzazione dei fornitori da parte di una società poi diventata uno dei leader del settore per il centro sud Italia; e) con riferimento, infine, alla manutenzione degli automezzi, gli stessi erano stati regolarmente annotati nel registro dei beni ammortizzabili;
2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
3. la Realbeef s.r.l. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, diversamente da quanto ritenuto dalla controricorrente, è sicuramente ammissibile sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, avendo l’atto introduttivo del giudizio sufficientemente riassunto lo svolgimento del processo e le contestazioni delle parti e contenendo lo stesso tutti gli elementi necessari a questa Corte per deliberare;
2. va, altresì, evidenziato, sempre in via pregiudiziale, che la sentenza della CTR si fonda su tre autonome rationes decidendi: a) la sussistenza di un accertamento protrattosi oltre trenta giorni, in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5; b) la mancata considerazione, nel contesto dell’avviso di accertamento, delle osservazioni presentate dalla società contribuente nel corso della verifica; c) la deducibilità dei costi contestati dall’Amministrazione finanziaria;
2.1. poichè ogni autonoma ratio decidendi è stata censurata con uno specifico motivo dalla difesa erariale, ne consegue che l’infondatezza anche di uno solo di tali motivi implica la conferma della sentenza impugnata;
2.2. ciò premesso, appare utile affrontare in via preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso;
3. con tale motivo – sicuramente ammissibile a differenza di quanto erroneamente affermato dalla controricorrente – l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che a fronte della contestazione di antieconomicità delle operazioni effettuate, grava sulla società contribuente l’onere di provare i fatti che danno luogo a costi deducibili e, con specifico riferimento al caso di specie, l’inerenza degli stessi all’attività di impresa, della quale non è stata fornita la prova nè con riferimento all’attività di intermediazione posta in essere dalla F.lli C. s.r.l., nè con riferimento all’acquisto di capi di bovini con il riconoscimento alla società fornitrice di un sovrapprezzo rispetto al prezzo di mercato;
4. il motivo, che non sembra riguardare la deduzione dei costi di manutenzione degli automezzi aziendali, pure oggetto di accertamento secondo la sentenza della CTR, è peraltro infondato;
4.1. è vero che la CTR assume la mancanza “di quel minimo fondamento probatorio ex art. 2697 c.c.” gravante in capo all’Amministrazione finanziaria, che si sarebbe limitata a contestare l’antieconomicità della gestione;
4.2. tuttavia, la CTR dimostra di esaminare dettagliatamente e con riferimento ad ogni singola ripresa la documentazione prodotta dalla società ricorrente e ritiene, con legittima valutazione di fatto, che tale documentazione sia idonea a comprovare l’inerenza dei costi all’attività di impresa;
4.3. ne deriva che non si configura, in ipotesi, nessuna violazione della regola di ripartizione dell’onere probatorio, avendo la CTR verificato nel merito la sussistenza dei requisiti di deducibilità dei costi;
4.4. nè la valutazione è oggetto di specifica censura motivazionale o, comunque, relativa alla corretta applicazione del necessario requisito della inerenza dei costi all’attività di impresa (sulla tale ultima questione si veda, da ultimo, Cass. n. 18904 del 17/07/2018);
5. l’infondatezza del terzo motivo implica, per quanto più sopra evidenziato, l’insussistenza di un interesse della Agenzia delle entrate all’esame degli ulteriori motivi di ricorso, che restano, dunque, assorbiti;
6. in conclusione, il ricorso va rigettato e l’Agenzia delle entrate va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 457.432,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 7.800,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019