Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7867 del 20/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27996-2017 proposto da:

M.E., S.O., S.S., nella qualità di eredi di S.M., elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3744/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 26 aprile 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva parzialmente l’appello proposto da M.E., S.S. e S.O., nella qualità di eredi di S.M. – respingendo nel contempo il gravame dell’Agenzia delle entrate – avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente – limitatamente all’IRAP e alla riduzione delle sanzioni – contro la cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, relativa ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2002. Con riferimento all’appello proposto dagli eredi del contribuente, la CTR, dopo aver ritenuto irrilevante la produzione di copia conforme della sentenza n. 382/02/07 della CTP di Salerno, si limitava a rilevare la fondatezza della “eccezione riguardante l’applicazione delle sanzioni che non sono trasmissibili agli eredi, in quanto personali (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8)”.

Avverso la decisione, con atto del 27 novembre 2017, gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione resistono con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alle specifiche contestazioni formulate nell’atto di appello.

La censura è fondata.

Con il gravame interposto avverso la sentenza della CTP di Salerno gli appellanti hanno prospettato una serie di questioni (in tema di notifica, sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento, motivazione della cartella di pagamento, oltre al mancato invio dell’avviso bonario), puntualmente trascritte, in ossequio al principio di autosufficienza, nelle pagine da 6 a 13 del ricorso per cassazione. Su tali questioni la CTR ha del tutto omesso di pronunciarsi, incorrendo, in tal modo, nel dedotto error in procedendo correlato al difetto di attività del giudice.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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