Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7869 del 20/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14164-2017 proposto da:

L.R.L.L., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE MONGATTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.V., L.R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi dagli avvocati DILETTA ROMIZI e GIUSEPPE BERELLINI in virtù

di procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè

C.M.G., C.F., C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 607/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Perugia con sentenza n. 607 del 15/12/2016 ha rigettato l’appello proposto da L.R.L.L. avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1511/2015, e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dagli altri condividenti, ha disposto che gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di conguaglio decorressero dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

La controversia scaturiva dalla richiesta di L.R.V., L.R.A. e C.L., C.M.G. e C.F., questi ultimi tre quali successori di Le.Ro.Re.Li., di procedere allo scioglimento della comunione su alcuni immobili, insorta a seguito del decesso di T.E., comunione che vedeva come partecipe anche la convenuta L.R.L.L..

Gli attori, sostenendo la non comoda divisibilità dei beni comuni, si dichiaravano disposti all’attribuzione dell’intero ex art. 720 c.c., con pagamento del conguaglio in favore della convenuta, la quale, nel costituirsi in giudizio, sosteneva a contrario che i beni fossero divisibili in quattro quote, manifestando in ogni caso la disponibilità a ricevere l’intero, ove la massa fosse stata ritenuta non comodamente divisibile. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la menzionata sentenza reputava i beni non divisibili, ed in accoglimento della richiesta attorea, assegnava gli stessi congiuntamente alle parti istanti, con la condanna al pagamento del conguaglio con gli interessi a decorrere dalla domanda.

I giudici di appello nell’esaminare il gravame principale della convenuta e quello incidentale degli attori, ritenevano corretta la qualificazione come non ereditaria della comunione esistente tra le parti, e ciò al fine di affermare che le quote dovessero essere sei, e non quattro (e cioè in misura corrispondente alle stirpi originarie), e che ciò imponeva in ogni caso di applicare le norme dettate in tema di comunione ereditaria in quanto compatibili.

Tra queste rientrava anche quella concernente la sorte dei beni non comodamente divisibili, e precisamente l’art. 720 c.c.

Quanto all’accertamento della divisibilità in natura, la sentenza d’appello osservava che andavano condivise le conclusioni del CTU nominato in primo grado, il quale aveva espresso un giudizio di non comoda divisibilità ancorchè partendo dal presupposto che andassero formate quattro quote, e non sei, come invece ritenuto corretto dai giudici di appello, in relazione al numero dei condividenti.

Inoltre, accoglieva l’appello incidentale in punto di decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di conguaglio, e ciò in quanto gli stessi andavano fatti maturare dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, allorquando è intervenuto lo scioglimento della comunione, e non anche dalla data di proposizione della domanda.

L.R.L.L. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di sei motivi.

L.R.V. e L.R.M. hanno resistito con controricorso.

C.M.G., C.F. e C.L. non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1100,469 e 726 c.c. nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che la comunione esistente fra le parti avesse natura ordinaria, anzichè ereditaria.

Si rileva che la vicenda scaturisce dal decesso della comune dante causa T.E., alla quale erano succeduti i figli L.R.A., L.R.R., Le.Ro.Re. e L.R.L.L..

Nelle more erano deceduti anche L.R.R., al quale era succeduto il nipote L.R.V., e Le.Ro.Re., alla quale erano subentrati i tre figli, C.L., C.M.G. e C.F..

La Corte d’Appello, pur dando correttamente atto che i germani C. non erano succeduti per rappresentazione all’originaria de cuius, in quanto la loro dante causa aveva accettato a sua volta l’eredità della madre, decedendo in epoca successiva, ha però ritenuto che si fosse dinanzi ad un’ipotesi di comunione ordinaria, con la necessità di procedere alla divisione per capi anzichè per stirpi, compiendo un giudizio ai fini della divisibilità finalizzato all’esigenza di formare sei quote, e cioè quanti sono gli attuali condividenti, e non quattro, quante invece sono le stirpi.

Il motivo deve essere disatteso, dovendosi tuttavia procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata. Effettivamente appare erronea l’affermazione della Corte distrettuale circa il fatto che la comunione de qua abbia perso la sua connotazione ereditaria, dovendosi escludere che il subentro, peraltro iure successionis, di alcuni soggetti agli originari condividenti, determini il mutamento del titolo della comunione, come peraltro confermato anche dall’art. 726 c.c.

In tal senso, deve reputarsi che la norma di cui all’art. 726 c.c., comma 2, fa espresso riferimento alla necessità di procedere alla formazione di tante quote quanti sono i condividenti o le stirpi, previsione quest’ultima che è stata espressamente riferita in giurisprudenza all’ipotesi in cui sin all’inizio più soggetti subentrino per rappresentazione ad uno dei coeredi (cfr. Cass. n. 11762/1992).

La circostanza che la morte di uno dei coeredi avvenga successivamente all’apertura della successione ed anche alla stessa accettazione dell’eredità, con il subentro di una pluralità di soggetti all’erede defunto, non implica però che la comunione originaria cessi di essere ereditaria, e che debba comunque pervenirsi alla redazione di un progetto di divisione che contempli un numero di quote non corrispondente a quello degli iniziali coeredi.

Militano in tal senso le seguenti considerazioni.

Da un lato, il decesso di uno dei coeredi determina l’insorgere di una nuova comunione tra i suoi eventuali coeredi, la quale, in ragione del principio della pluralità delle masse, deve essere oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, divisione che quanto meno dal punto di vista logico, è preceduta dallo scioglimento della prima comunione ereditaria, al fine di stabilire se e quali beni appartenenti a quest’ultima competano in maniera esclusiva al coerede, e debbano quindi essere suddivisi tra i suoi successori.

Addivenire ad una divisione per capi implicherebbe quindi che a fronte di una domanda di divisione di una determinata massa, si procederebbe anche allo scioglimento della diversa comunione insorgente a seguito della morte di un coerede.

Dall’altro, la stessa previsione di cui all’art. 726 c.c., comma 2, laddove, in alternativa alle stirpi, fa riferimento al numero degli eredi, chiaramente presuppone che questi siano quelli ab origine chiamati a succedere, essendo escluso che il venir meno di uno di essi, con il subentro di una pluralità di soggetti porti alla necessità di formare un numero di quote corrispondente al numero complessivo dei soggetti che a vario titolo possano vantare diritti sulla originaria comunione.

Ne consegue che è erronea l’affermazione dei giudici di appello secondo cui il subentro per successione dei germani C. alla loro madre, Le.Ro.Re., deceduta dopo la morte della T., avesse determinato la trasformazione della comunione da ereditaria in ordinaria, e che di conseguenza si dovesse valutare la divisibilità della massa in relazione al numero dei condividenti, anzichè al numero degli originari coeredi (cfr. da ultimo Cass. n. 13206/2017, secondo cui per l’accertamento della comoda divisibilità degli immobili, ai sensi dell’art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta, al momento della divisione, una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente, al momento dell’ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa).

Tuttavia, una volta corretta la motivazione in diritto, ribadendosi il carattere ereditario della comunione oggetto di causa, l’erronea qualificazione compiuta dalla sentenza gravata non ha in alcun modo inciso sulla correttezza della soluzione in punto di non comoda divisibilità, atteso che, come si ricava in maniera univoca dalla lettura della motivazione, i giudici di appello hanno fatte proprie le conclusioni dell’ausiliario d’ufficio, a sua volta recepite dal Tribunale, il quale era pervenuto ad una valutazione di non comoda divisibilità avuto riguardo alla necessità di formare correttamente quattro quote, anzichè sei, come invece opinato dalla sentenza d’appello.

Ne deriva che l’errore commesso è privo del carattere della decisività, avendo recepito la sentenza d’appello una valutazione tecnica che si fondava su di un presupposto giuridico conforme a quello che la stessa ricorrente reputa essere corretto.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 720 c.c. con la conseguente violazione del principio del favor divisionis, in quanto si ribadisce che la ricorrente aveva chiesto l’attribuzione dell’intero anche in sede di merito, in via subordinata rispetto alla richiesta di accertare la divisione in natura.

Poichè tutti i condividenti vantavano quote eguali, e pari ad un quarto, andava quindi preferita la richiesta di attribuzione proveniente dalla ricorrente a fronte della richiesta di attribuzione congiunta avanzata dagli attori.

A tal fine poi si chiarisce che effettivamente la domanda di attribuzione dell’intero era stata abbandonata nel corso del giudizio di primo grado, ma che la questione circa la spettanza del diritto di preferenza era stata reiterata in appello al solo fine di contestare la statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, assumendosi quindi che sulla questione concernente la corretta applicazione dell’art. 720 c.c. sussiste una situazione di soccombenza della parte ancorchè ai soli fini della correttezza della regolamentazione delle spese di lite.

Il motivo, ancorchè finalizzato solo a supportare la critica al capo relativo alla sorte delle spese di lite, è del pari privo di fondamento.

A tal riguardo va innanzi tutto richiamato il costante orientamento di questa Corte a mente del quale (cfr. Cass. n. 11641/2010) nell’esercizio del potere di attribuzione del bene ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato (conf. Cass. n. 24053/2008; Cass. n. 22857/2009).

Tale affermazione, anche alla luce della novellata formulazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, che ha fortemente ristretto le possibilità di sindacato della motivazione in sede di legittimità, fornisce quindi contezza dell’infondatezza della doglianza stante la pacifica possibilità che la norma di cui all’art. 720 c.c. concede al giudice di attribuire, per l’intero, un bene non comodamente divisibile, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione, come titolari della maggioranza delle quote (Cass. n. 5603/2016).

Ma in ogni caso va esclusa anche la dedotta violazione del principio del favor divisionis, atteso che i precedenti di questa Corte, ai quali si richiama la difesa della ricorrente, appaiono a ben vedere riferiti a situazioni in fatto ben diverse da quella che invece si presenta nella vicenda in esame.

Ed, infatti, Cass. n. 8827/2008 ha effettivamente sostenuto che in tema di divisione, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l’immobile comune non comodamente divisibile – salvo ragioni di opportunità, ravvisabili nell’interesse comune dei condividenti – vada attribuito al condividente titolare della quota maggiore e non ai condividenti che ne abbiano fatto richiesta congiunta e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista e tanto in applicazione del principio del “favor divisionis” di cui all’art. 720 c.c. (conf. Cass. n. 1566/1999), ma in una situazione in cui la contrapposizione era tra la richiesta di attribuzione proveniente dal maggior quotista individuale e la richiesta di attribuzione proveniente dai titolari di quote individuali non maggioritarie, che solo accorpandosi, riuscivano a raggiungere una quota di valore complessivo superiore a quella dell’antagonista.

In tal caso effettivamente viene in gioco il contrasto tra due dei criteri preferenziali contemplati dall’art. 720 c.c., e si giustifica quindi che, in assenza di diversi criteri idonei ad orientare la scelta del giudice, possa farsi richiamo al principio del favor divisionis, che appunto depone a favore della soluzione che determini il venir meno di ogni comunione.

Nel caso in esame, invece, come ammesso dalla stessa ricorrente, i quattro condividenti (o gruppi di condividenti) vantavano ab origine una quota eguale pari ad un quarto, ipotesi per la quale questa Corte ha affermato il principio secondo cui (cfr. Cass. n. 10216/2015), quando nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile e vi siano coeredi titolari di quote identiche, la scelta tra coloro che ne richiedano l’attribuzione è rimessa, ai sensi dell’art. 720 c.c., al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, mentre il rimedio residuale della vendita all’incanto trova applicazione solo ove non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza, senza che, peraltro, l’individuazione del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi.

Non essendo la ricorrente titolare della maggior quota, ove alla stessa si fossero contrapposte le richieste individuali degli altri condividenti, al giudice sarebbe stato attribuito il potere discrezionale di individuare il soggetto da preferire, sicchè la sola circostanza che gli attori abbiano manifestato una richiesta di attribuzione congiunta non può andare a loro detrimento, nè può riverberare in una condizione di preferenza per la convenuta, che altrimenti ove posta a raffronto con le singole richieste degli altri coeredi non sarebbe necessariamente risultata vittoriosa.

L’assenza di un condividente avente quota maggiore pone quindi fuori gioco uno dei criteri preferenziali dettati dal legislatore, e consente di apprezzare, come idoneo ad orientare la scelta ai fini dell’attribuzione, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, nel caso in cui, come appunto ricorre nella fattispecie, non vi sia a monte il titolare di una quota maggioritaria.

Il richiamo alla natura discrezionale del potere di scelta ai fini dell’esercizio del potere di attribuzione del bene non comodamente divisibile ex art. 720 c.c., e le argomentazioni in ordine all’inoperatività nel caso di specie del principio del favor divisionis, danno altresì contezza dell’infondatezza del terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia l’omessa disamina del fatto rappresentato dalla circostanza che la ricorrente era in realtà l’unica tra i condividenti ad abitare nell’immobile oggetto di causa, essendo all’evidenza carente il carattere della decisività, non costituendo l’abitazione nel bene comune criterio risolutivo ai fini della individuazione del condividente attributario, e ciò anche a tacere dell’inammissibilità della deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stante l’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c. (applicabile ratione temporis, essendo stato il giudizio di appello introdotto in data successiva all’11 settembre 2012), avendo la sentenza d’appello confermato quella di primo grado in base alle medesime ragioni di fatto.

Il quarto motivo denuncia il difetto assoluto di motivazione quanto alla valutazione di indivisibilità del bene nonchè l’errata applicazione delle norme del regolamento edilizio del Comune di Perugia del 17 ottobre 2005, art. 112, lett. c) e art. 120, n. 2.

Si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe recepito le conclusioni del CTU in punto di non comoda divisibilità dei beni comuni, senza però tenere conto delle critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado che a sua volta aveva recepito le indicazioni della CTU. Inoltre attesa la peculiare natura dei beni oggetto di causa, sarebbero state violate le prescrizioni del locale strumento urbanistico che non prevede per la tipologia dei beni oggetto di causa, il rispetto delle prescrizioni che sono inapplicabili alla fattispecie.

Il quinto motivo denuncia invece l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio costituito dal parere di massima espresso dal Comune di Perugia quanto al frazionamento del bene, che è stato oggetto d una risposta del tutto elusiva da parte dei giudici di appello, che si sono semplicemente limitati a riferire che lo stesso non avesse alcuna incidenza sulla soluzione della controversia.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono del pari privi di fondamento.

Ed, invero, va sicuramente escluso che sia possibile dedurre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stante l’applicabilità della previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., nemmeno potendosi configurare una nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., dovendosi ritenere soddisfatto il cd. minimo costituzionale della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053 ed 8054 del 2014) anche con il rinvio alle conclusioni del CTU ed alle argomentazioni del giudice di primo grado.

Quanto invece alla dedotta violazione delle norme di diritto in punto di comoda divisibilità del bene, va ricordato che (cfr. da ultimo Cass. n. 25888/2016) la “non divisibilità” dei beni, ricorre anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorchè, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero.

Stante la pacifica esegesi dell’art. 720 c.c., il motivo in esame risulta evidentemente carente del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto, pur contestando le risultanze della CTU, siccome recepite in sentenza, omette però di riportare in ricorso il contenuto delle parti rilevanti della consulenza d’ufficio, onde permettere di poter apprezzare l’effettiva sussistenza degli errori denunciati, così come del pari non risulta riprodotto il contenuto del parere di massima emesso dal Comune di Perugia.

Peraltro, come si rileva dalla lettura del ricorso, la pretesa erronea applicazione delle norme dello strumento urbanistico locale appare ricollegata ad una valutazione circa l’effettiva consistenza e natura degli immobili, discutendosi circa la possibilità di qualificare i beni in comune quali locali accessori piuttosto che magazzini.

La CTU con valutazione condivisa dalle sentenze di merito ha ritenuto che in realtà si tratti di magazzini (come peraltro confortato anche dalle risultanze catastali) per i quali dovrebbero valere le più restrittive norme in materia di areazione, illuminazione e dimensioni, che non potrebbero essere rispettate in caso di divisione in natura, laddove la critica della ricorrente risulta volta a monte a contrastare tale accertamento circa l’effettiva natura dei beni, che costituisce all’evidenza un apprezzamento di fatto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità.

A ciò deve altresì aggiungersi che come si ricava solo dalla lettura del controricorso (e ciò a conforto della valutazione espressa sopra circa il mancato rispetto da parte della ricorrente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la CTU, nel motivare in punto di non comoda divisibilità, oltre che soffermarsi sul rispetto delle norme urbanistiche vigenti, avrebbe anche fatto riferimento (cfr. pag. 20 del controricorso, ove si riporta il contenuto della sentenza del Tribunale a sua volta adesiva alle conclusioni del CTU) alla necessità di affrontare lavori e costi, alla perdita di superfici utili, alla necessità di dover versare conguagli di notevole entità, elementi questi che di per sei soli giustificano la valutazione di indivisibilità, e ciò anche laddove si volesse opinare per la possibilità di un frazionamento della proprietà rispettoso della disciplina urbanistica, essendo invece carenti altri elementi che del pari concorrono alla valutazione circa la giuridica possibilità di una divisione in natura.

Il sesto motivo denuncia infine la violazione dell’art. 112 c.p.c. quanto alla rideterminazione della data di decorrenza degli interessi da corrispondere alla ricorrente sulla somma dovuta a titolo di conguaglio.

Si rileva che mentre il giudice di primo grado aveva fatto decorrere gli interessi legali a partire dalla domanda, gli appellanti incidentali avevano invece contestato la correttezza di tale soluzione, chiedendo che fossero calcolati a partire dalla data della perizia del CTU (11 luglio 2012) al soddisfo.

La Corte d’Appello ha accolto il motivo di gravame incidentale stabilendo tuttavia che gli interessi de quibus decorressero dal provvedimento di scioglimento della comunione, e quindi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, come appunto specificato in dispositivo.

Assume la ricorrente che in tal modo il giudice di appello avrebbe accolto il motivo andando oltre le stesse richieste delle controparti, violando in tal modo il principio di cui all’art. 112 c.p.c.

Il motivo è fondato.

Ed, invero pur dovendosi riconoscere che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 20457/2016) gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione (conf. Cass. n. 9845/2012, nonchè Cass. n. 406/2014 che chiarisce che lo scioglimento della comunione, e quindi la data di inizio della decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di conguaglio coincide con quella del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che fa cessare lo stato di indivisione mediante attribuzione ad un condividente di un bene eccedente la sua quota, il che denota anche l’erroneità in diritto della individuazione della data operata dalla Corte distrettuale, e fatta coincidere con la data di pubblicazione della sentenza di primo grado), gli appellanti incidentali avevano sottoposto a critica la decisione resa sul punto dal Tribunale, invocando la diversa data di maturazione degli interessi individuata in quella di deposito della CTU.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il sesto motivo di ricorso e, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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