LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15851-2017 proposto da:
D.A., D. GESTIONE & SERVIZI S.R.L., D.D., P.I., elettivamente domiciliati in Roma, via GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, e rappresentati e difesi dagli avvocati ANNAMARIA BELLO e SABATINO CIPRIETTI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.C., C.C.A., C.A., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LUIGI MORETTI 112, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PRINCIPE, e rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIA AURORA CORAZZINI ed ALBERTO MIGLIORATI in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonchè
D.S., D.V.P.;
– intimate –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 1/6/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE D.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara il fratello D.G., in proprio e quale legale rappresentante della D. Gestione e Servizi S.r.l., nonchè la madre D.V.P. e la sorella D.S., chiedendo accertarsi la nullità ovvero annullarsi il testamento olografo del padre D’.Ca. deceduto in data *****.
Chiedeva altresì accertarsi la nullità o l’annullamento dell’atto costituivo della società, con il conseguente conferimento dei beni dalla ditta individuale del de cuius al patrimonio societario, accertando anche le donazioni indirette effettuate dal defunto a favore del figlio D.G. e per esso della società. In via subordinata chiedeva accertarsi la lesione dei proprio diritti di legittimaria, con la conseguente riduzione delle donazioni effettuate e delle disposizioni testamentarie.
Si costituiva D.G., anche quale rappresentante della società convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda e chiamava in garanzia C.C.A. e C.A. onde accertare la donazione indiretta delle quote del 25 per cento della società Mar del Plata S.a.s. in favore dell’attrice, nonchè di altre donazioni indirette, tutte da imputare alla quota della sorella.
Istruita la causa, il Tribunale adito con la sentenza n. 1022 del 27/6/2014 decideva la causa relativamente all’impugnativa del testamento rigettando la domanda attorea, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio relativamente alle varie domande proposte.
Avverso tale sentenza proponevano appello D.C. e C.C.A., C.G. e C.A., chiedendone la riforma eventualmente previo rinnovo delle operazioni peritali.
Si costituivano in giudizio gli eredi di D.G., deceduto nelle more del giudizio, che concludevano per il rigetto del gravame.
La Corte d’Appello di L’Aquila, fatte precisare le conclusioni, con ordinanza del 1 giugno 2017, riteneva la necessità di disporre CTU calligafica al fine di accertare l’autenticità del testamento olografo, nominando un nuovo consulente d’ufficio, e rimettendo a tal fine la causa in istruttoria.
Per la cassazione di tale ordinanza hanno proposto ricorso D.A., P.I., D.D. e la D. Gestione e Servizi S.r.l. sulla base di un motivo.
D.C., C.C.A., C.A., C.G. hanno resistito con controricorso.
Le altre intimate non hanno svolto difese in questa fase.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.
Il provvedimento impugnato è infatti un’ordinanza istruttoria con la quale la Corte d’Appello, all’esito della riserva della causa in decisione, ha ritenuto opportuno disporre il rinnovo della consulenza tecnica grafologica già esperita in primo grado.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 356 c.p.c. nonchè dell’art. 132 c.p.c. per il difetto assoluto di motivazione del provvedimento, in quanto la scarna motivazione non consente di apprendere le ragioni che hanno indotto il Collegio a disporre il rinnovo della CTU, ed in particolare di verificare se si tratti di una decisione legata alla eventuale produzione di nuovi documenti in appello o alla formulazione di nuove, ed inammissibili, richieste istruttorie.
Rileva il Collegio che, atteso il tenore del provvedimento gravato, che si è limitato semplicemente a disporre il rinnovo delle operazioni peritali, senza in alcun modo assumere carattere decisorio, debba richiamarsi il costante orientamento di questa Corte per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 11870/2014) l’ordinanza istruttoria ha natura tipicamente ordinatoria, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria ed insuscettibile, pertanto, di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (conf. ex multis Cass. n. 24321/2008, in tema di ordinanza di ammissione di una prova).
Il precedente richiamato in ricorso, che a detta dei ricorrenti legittimerebbe la proposizione del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cass. n. 8190/2003), in realtà lungi dal giustificare la proponibilità del ricorso avverso le ordinanze istruttorie, ribadisce la necessità di verificare se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di semplice ordinanza, e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, senza arrestarsi alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo abbia pronunciato, ma guardando al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre, confermando che si è in presenza di un’ordinanza quando il provvedimento adottato disponga circa il contenuto formale delle attività consentite alle parti, così che, avuto riguardo al provvedimento impugnato non può che confermarsene la natura meramente ordinatoria, e quindi la sua insuscettibilità di ricorso immediato.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti delle intimate che non hanno svolto attività difensiva.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019