LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12190-2016 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANICIO GALLO 102, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO POLESE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO SIVIERO, EMILIO PAOLO SALVIA;
– ricorrente –
contro
IL MATTINO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO DE LUCA TAMAJO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9119/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza n. 9119/2015, questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da S.M. avverso la pronuncia della Corte d’appello che, riformando la decisione di prime cure, aveva respinto le domande da lui proposte nei confronti di EDIME s.p.a. (ora Il Mattino s.p.a.) e volte all’accertamento della nullità del mutamento di mansioni disposto dalla convenuta in data 24.1.1995 (in virtù del quale egli era stato trasferito, nell’ambito della stessa redazione centrale di *****, dal settore “Politica e Cronache Italiane” a quello “Campania e Grande Napoli”), nonchè al riconoscimento della qualifica di capo servizio in dipendenza dell’attività svolta presso la sede di ***** dal 2.4.1990 all’11.7.1994;
che avverso tale pronuncia S.M. ha proposto ricorso per revocazione, fondato su due motivi;
che Il Mattino s.p.a. ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che S.M. ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia errore di fatto per avere questa Corte ritenuto, rigettando i primi tre motivi di ricorso per cassazione e considerando assorbito il quarto, che i giudici di merito avessero accertato in punto di fatto che le mansioni da lui svolte si concretassero in attività prive del tratto distintivo della creatività giornalistica;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta errore di fatto per avere questa Corte ritenuto che il sesto motivo del ricorso per cassazione fosse privo dell’enucleazione di un momento di sintesi e tendesse al riesame del merito della vicenda;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, quale presupposto per la revocazione delle sentenze deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato e che l’errore si risolva nel contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerga dalla sentenza per mera supposizione (e non per giudizio) e l’altra dagli atti e documenti processuali (cfr., fra le innumerevoli, Cass. nn. 22171 del 2010 e 442 del 2018);
che, nel caso di specie, il rigetto dei primi tre motivi di ricorso (con assorbimento del quarto) è stato fondato da questa Corte sulla ricostruzione del merito della causa così come compiuta dal giudice dell’appello (cfr. in particolare pagg. 8-10 della sentenza impugnata), reputata dal ricorrente non condivisibile perchè in asserito palese contrasto con le risultanze della espletata istruttoria in prime cure (cfr. in specie pagg. 15-18 del ricorso per revocazione), di talchè è evidente che, mercè la denuncia di errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, si pretende di veicolare un riesame del merito affatto inammissibile in sede di revocazione e, più in generale, di legittimità;
che analogamente deve dirsi con riguardo al secondo motivo di doglianza, non essendo denunciabile per revocazione l’eventuale errore di giudizio formatosi sulla base di una decisione in punto di diritto, qual è sicuramente quella concernente il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso (cfr. tra le più recenti Cass. 19926 del 2014, 11453 del 2011, 844 del 2009);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di revocazione, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019