Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7881 del 20/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17727-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso la sede dell’AREA LEGALE TERRITORIALE dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSANA CLAVELLI, MARIA DANIELA MURGIA;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO MIELONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Cagliari confermava la sentenza impugnata che aveva dichiarato l’illegittimità del contratto a termine intercorso tra Poste e F.S. il 31/3/2007, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre alla riammissione della dipendente in servizio e la condanna di Poste al pagamento di un’indennità pari a 5 mensilità L. 185 del 2010, ex art. 32;

la Corte aveva escluso la sussistenza della volontà delle parti di risolvere il contratto per mutuo dissenso e aveva ritenuto non provato da parte della società il rispetto della clausola di contingentamento;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Poste sulla base di tre motivi;

F.S. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., la società ricorrente ha dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da allegato verbale di conciliazione in sede di sindacale sottoscritto il 25.10.18;

dal verbale di conciliazione, sottoscritto dal lavoratore e dal rappresentante della società ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto;

tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio;

le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione dell’esito compositivo della lite;

non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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