LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2821-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3503/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
R.P. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria la cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR per gli anni di imposta 1985-1988, emessa a seguito di iscrizione a ruolo scaturente da dichiarazione integrativa presentata ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 3, deducendo – tra l’altro – che la cartella era stata notificata oltre il termine di decadenza stabilito dalla L. n. 413 del 1991 che, per effetto dei richiami normativi in materia, doveva intendersi fissato perentoriamente entro il termine quinquennale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, ovvero entro il 31 dicembre 1997.
La CTP accoglieva il ricorso del contribuente rilevando che la cartella di pagamento era stata notificata il 17 febbraio 1998, oltre il termine ultimo fissato dalla L. 31 dicembre 1997. Avverso la pronuncia interponeva appello l’Agenzia delle entrate deducendo che entro il termine di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione integrativa doveva essere effettuata l’iscrizione a ruolo (nella specie avvenuta il 15 dicembre 2017) e non anche la notifica della cartella di pagamento.
Con sentenza n. 3503/8/2016, depositata il 12 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, rigettava il gravame.
Avverso la suddetta decisione, con atto del 12 gennaio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Il contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 16, comma 3. Sostiene la ricorrente che dalle norme suddette, lette in relazione alla L. n. 431 del 1991, si evinceva che il termine per la liquidazione e riscossione delle imposte dovute sulla base della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente scadeva il 31 dicembre 1998, di tal che la cartella di pagamento risultava notificata nei termini di legge.
La censura è fondata, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Si osserva, al riguardo, che la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 39, comma 3, dispone che gli uffici provvedano al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse entro il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1 (nel testo vigente prima della sostituzione attuata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6, comma 1, a decorrere dal 1 luglio 1999), ossia entro il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 (il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), con decorrenza dall’anno 1992. Poichè ai sensi della medesima L. n. 413 del 1991, art. 32, comma 2, e della successiva proroga introdotta dal D.L. n. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 75 del 1993, il termine inizialmente concesso al contribuente per la presentazione della dichiarazione integrativa è stato conclusivamente differito al 20 giugno 1993, deve ritenersi che il termine per la liquidazione delle imposte decorra non dal momento in cui il contribuente abbia provveduto agli adempimenti a suo carico ma dalla nuova scadenza e sia, quindi, a sua volta scaduto il 31 dicembre 1998 (Cass. nn. 20780/2005, 11838/2006, 11711/2007, 4408/2008). Ne consegue la tempestività della cartella di pagamento impugnata, notificata il 17 febbraio 1998.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019