Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7935 del 20/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3600-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO ALIFFI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2295/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 19 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.C. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e dal giudice di appello ritenuto al medesimo spettante, sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma suddetta ed essendo, altresì, tempestiva l’istanza di rimborso.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 19/25 gennaio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con un motivo.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Corte di giustizia del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonchè della decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea. Censura la sentenza impugnata per avere la CTR errato nel riconoscere al contribuente il diritto al rimborso delle imposte pur in presenza di attività di impresa.

Preliminarmente va delibata l’ammissibilità del primo motivo del ricorso principale, contestata dal controricorrente in quanto la censura involgerebbe questioni giuridiche nuove nonchè la circostanza, non trattata nella sentenza impugnata, che il contribuente avesse svolto, negli anni in contestazione, attività di lavoro autonomo soggetta ad IVA.

Invero, la questione posta a fondamento del motivo di ricorso, e cioè che l’attività svolta dal contribuente rientrasse nell’ampia nozione di impresa accolta in ambito unionale, non risulta essere stata esaminata nella sentenza impugnata, nè risulta documentato in altro modo che sia stata prospettata nel giudizio di merito, essendosi l’Agenzia delle entrate limitata ad asserire (pag. 4 del ricorso) che era pacifico che il contribuente, nel periodo di riferimento, fosse titolare di un reddito di lavoro autonomo, svolgendo attività economica soggetta al regime IVA, senza tuttavia indicare gli atti e specificare la sede processuale in cui la questione sarebbe stata dedotta.

Va, in proposito, richiamato l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. nn. 20694, 26129 e 26365 del 2018). Il primo motivo di ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo, in via subordinata, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dalla D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017. Sostiene la ricorrente che lo ius superveniens di cui al suddetto decreto legge sarebbe estensibile all’odierno giudizio poichè l’art. 16-octies dovrebbe applicarsi a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, nella parte in cui riduce in percentuale le somme da corrispondere (o addirittura esclude che si proceda al rimborso) nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio.

La censura è infondata, in quanto, prospettando l’applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui “in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, della L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo” (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).

Resta assorbito il ricorso incidentale, con il quale il contribuente – deducendo cumulativamente, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione – prospetta l’inammissibilità per novità dei due motivi (violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665) formulati dall’Agenzia delle entrate con l’atto di appello.

In conclusione, andando di diverso avviso dalla proposta del relatore, il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;

condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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