Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8002 del 21/03/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28073/2013 R.G. proposto da:

Edil Fiorentini Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Leo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma Piazza SS.

Apostoli n. 66, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 191/9/12, depositata il 25 ottobre 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

RILEVATO

CHE:

– Edil Fiorentini Srl chiedeva il rimborso del credito Iva per la somma di Euro 30.206,00, versata a seguito di liquidazione automatica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis per l’anno d’imposta 2006 ma ritenuta non dovuta trattandosi di operazioni esenti in quanto occasionali ed accessorie perchè rappresentate da interessi attivi verso clienti per dilazione di pagamenti e vendita di un’autovettura non soggetta a detrazione Iva, che veniva negato dall’Agenzia delle entrate;

– il ricorso avverso l’atto di diniego, accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, era rigettato dal giudice d’appello;

– Edil Fiorentini Srl propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR esaminato d’ufficio l’eccezione di sospensione del pagamento, proposta per la prima volta in appello dall’Ufficio;

– il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, richiedendo la sospensione del pagamento la preventiva notifica di un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, non essendo sufficiente la deduzione di “altre ragioni di credito”;

– il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 19 bis per aver la CTR negato il rimborso non tenendo conto che le operazioni erano esenti, come risultante dall’indicazione di cui al rigo VG30 del Modello Iva 2004, sicchè era indebita l’applicazione del pro-rata operata dall’Ufficio rispetto a dette voci;

– il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per aver la CTR ritenuto l’acquiescenza della contribuente in relazione al pagamento del tributo preteso con la comunicazione di irregolarità;

– va esaminato, per priorità logica, il terzo motivo;

– il motivo è infondato ed ai limiti dell’inammissibile, neppure ben cogliendo la ratio della sentenza impugnata;

– la CTR, infatti, ha ritenuto infondata la richiesta di rimborso per non aver la contribuente mai fornito alcuna prova, incombente sulla medesima (restando del tutto inidonea, a tale scopo, la mera compilazione del quadro della dichiarazione), in ordine al dedotto carattere esente delle operazioni invocate (v. punti 2) e 3) della penultima pagina e primi due capoversi dell’ultima pagina della motivazione), profilo neppure attinto dalla censura che si limita, sul punto, a ribadire il convincimento della parte;

– tutti gli altri motivi sono poi inammissibili perchè inconferenti alla ratio della decisione: i primi due perchè riguardano una questione, asseritamente preliminare, ininfluente ai fini del diniego del rimborso; il quarto perchè la censura investe una delle argomentazioni dell’Agenzia delle entrate, rimasta, però, estranea al percorso motivazionale della CTR;

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472