LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9768/2014 R.G. proposto da:
Frost Italia Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosanna Scarano, con domicilio eletto presso l’Avv. Michele Clemente in Roma vicolo Orbitelli n. 31, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 287/18/13, depositata il 14 ottobre 2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.
RILEVATO
CHE:
– Frost Italia Srl impugnava l’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle entrate, con il quale, accertata l’intervenuta cessione occulta di merci, con sottofatturazioni e senza fattura da parte della Conagricap scarl nei confronti della contribuente, rideterminava un maggior reddito d’impresa per Iva, Irpef ed Irap per l’anno d’imposta 2004;
– l’impugnazione era rigettata dalla Commissione Tributaria provinciale di Napoli; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;
– Frost Italia Srl propone ricorso per cassazione con sette motivi;
– l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
– Frost Italia Srl, nelle more del giudizio, ha avviato la procedura per la definizione della lite pendente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;
– con note del 11-14 febbraio 2019, depositate in funzione dell’odierna udienza camerale, la contribuente ha documentato l’integrale pagamento del debito, rateizzato in tre rate e con un “pagamento integrativo”, instando per la cessazione della materia del contendere;
– l’Agenzia delle entrate, pur non avendo formalmente aderito all’istanza, ha disposto il pagamento del rimborso Iva già sospeso per la pendenza dell’accertamento (ed oggetto di parallelo giudizio) da cui la valutazione di regolarità del procedimento;
– ne deriva che, in conformità a quanto affermato da Cass. n. 24083 del 03/10/2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per la definizione della procedura D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019