Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8006 del 21/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10283/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

New Holding Srl quale incorporante della Roppoz Srl, in proprio e quale ex socio della Ionobi Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Lovisolo e Claudio Berliri, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via A. Farnese n. 7, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Ionobi Srl;

– intimata –

e M.M.C. quale ex socio Ionobi Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Lovisolo e Claudio Berliri, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via A. Farnese n. 7, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 138/06/13, depositata il 4 febbraio 2014, notificata il 12 febbraio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe;

Letta la memoria depositata dagli Avv.ti Antonio Lovisolo e Claudio Berliri per New Holding Srl e M.M.C..

RILEVATO

CHE:

– Ionobi Srl chiedeva, in data 1 febbraio 2000, il rimborso del credito Iva per l’importo di Euro 131.848,86 (Lire 255.295.000) per l’anno 1999, avendo depositato dichiarazione di cessazione dell’attività al 31 dicembre 1999, credito che, in data 5 dicembre, cedeva, con regolare notifica all’Agenzia delle entrate, alla Roppoz Srl; successivamente, in data 20 gennaio 2001, la società era cancellata dal registro delle imprese;

– l’Agenzia delle entrate, con Provv. 10 novembre 2008, negava il rimborso, di cui riduceva l’ammontare ad Euro 104.842,30 per essere stato compilato nella dichiarazione il quadro dei contribuenti minimi, essendo stato approvato il bilancio finale in data 28 dicembre 2000, da cui l’inesistenza del presupposto del rimborso di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, per l’anno 1999;

– Ionobi Srl e Roppoz Srl proponevano ricorso avverso l’atto di diniego;

– l’impugnazione era accolta nei limiti dell’importo ridotto dall’Ufficio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova; in parziale riforma, il giudice d’appello riconosceva il rimborso nella sua integrità;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi;

– resiste con controricorso New Holding Srl, quale incorporante della Roppoz Srl, deducendo altresì la propria qualità di ex socio, nonchè M.M.C. quale ex socio Ionobi Srl;

– rimane intimata Ionobi Srl.

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. per non esser stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto da società estinta;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30,35 e 38 per aver la CTR ritenuto dirimente, ai fini del riconoscimento del diritto di rimborso per il 1999, la dichiarazione di cessazione attività presentata dalla Ionobi Srl;

– il primo motivo è solo in parte fondato;

– occorre infatti osservare che l’originario ricorso, come risulta dalla stessa sentenza d’appello, è stato proposto sia da Ionobi Srl che da Roppoz Srl, quest’ultima nella qualità di cessionaria del credito d’imposta;

– con riferimento a quest’ultimo soggetto (poi incorporato da New Holding Srl) il ricorso, dunque, è stato rettamente proposto ed in base ad un titolo di legittimazione autonomo;

– nessuna censura, del resto, è stata specificamente proposta dall’Ufficio su tale aspetto, dovendosi escludere che la declaratoria incidente sulla legittimazione attiva di una parte sia suscettibile di svolgere automaticamente i suoi effetti nei confronti delle altre parti del giudizio;

– è invece fondato il ricorso con riguardo alla posizione della Ionobi Srl, trattandosi di soggetto cessato e cancellato dal registro delle imprese fin dal gennaio 2001;

– è ben vero che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, nel regime normativo precedente al D.Lgs. n. 6 del 2003 (che ha riformulato l’art. 2495 c.c.), non comportava, di per sè, l’estinzione dell’ente ove non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo non fossero stati definiti; tuttavia, come accertato in fatto dalla CTR, la società Ionobi Srl era definitivamente cessata a far data dal 31 dicembre 1999 (“data di ultimazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva… la cessazione dell’attività è da considerarsi avvenuta nell’anno 1999”);

– ne deriva che solamente il ricorso della Ionobi Srl era originariamente improponibile e, in parte qua, la sentenza d’appello va cassata senza rinvio;

– il secondo motivo, che resta assorbito con riguardo alla Ionobi Srl, è invece infondato con riferimento alla New Holding Srl;

– dalle considerazioni appena esposte, infatti, emerge che la CTR non ha attribuito rilevanza dirimente alla mera dichiarazione di cessazione dell’attività ma ha operato un accertamento in fatto sul momento conclusivo della “correlazione tra operazioni imponibili ed attività d’impresa”, individuando, così, la data di ultimazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, la quale, tra l’altro, ha segnato “il termine per il compimento delle formalità che devono essere espletate affinchè il suddetto evento sia portato a conoscenza dell’Ufficio finanziario”, come in concreto operato sin dal gennaio 2000;

– si tratta, invero, di apprezzamento in alcun modo censurato dall’Agenzia delle entrate e, dunque, incontrovertibile;

– da ultimo va dichiarata l’inammissibilità dei controricorsi proposti da New Holding Srl quale incorporante della Roppoz Srl nella qualità di ex socio della Ionobi Srl, nonchè di M.M.C. sempre quale ex socio della Ionobi Srl;

– quanto al primo venendo in rilievo una alterità soggettiva mai spesa nel giudizio e fatta valere per la prima volta, ed in assenza di ogni riscontro, nel giudizio di legittimità, sì da determinare la indebita partecipazione di un nuovo soggetto nel giudizio stesso;

– quanto alla seconda per l’analoga ragione della sua assente partecipazione all’intero giudizio anteriormente alla fase di legittimità, esclusa, in ogni caso, l’ammissibilità di un intervento volontario innanzi alla Corte di cassazione (v. Cass. n. 10813 del 17/05/2011);

– in conclusione, in accoglimento del primo motivo nei termini di cui in motivazione e limitatamente alla posizione della società Ionobi Srl, estinta, la sentenza d’appello va cassata senza rinvio perchè l’originario ricorso della Ionobi Srl non poteva essere proposto;

– il ricorso va invece rigettato quanto alla New Holding Srl, incorporante della Roppoz Srl, in proprio;

– le spese dell’intero giudizio vanno compensate atteso l’esito complessivo della controversia e la peculiarità dei rapporti tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con riguardo alla società Ionobi Srl e dichiara l’improponibilità dell’originario ricorso della Ionobi Srl; cassa senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla posizione della Ionobi Srl. Rigetta il ricorso nei confronti della New Holding Srl, incorporante della Roppoz Srl, in proprio.

Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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