Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.8026 del 21/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25703/2017 proposto da:

D.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARTURO GRAF, 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SANFILIPPO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ANDRETTA e MICHELE SPERANZA;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SANTONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2883/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2017 R.G.N. 2414/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEDICINI Ettore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO DE MICHELE per delega verbale degli Avvocati MICHELE SPERANZA e FRANCESCO ANDRETTA;

udito l’Avvocato FRANCESCO SANTONI.

FATTI DI CAUSA

1. D.M.R. convenne innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli la Fondazione Teatro di San Carlo per sentir accertare l’invalidità dei reiterati contratti a termine stipulati con la Fondazione al fine di essere adibito a mansioni di tersicoreo addetto al corpo di ballo, con instaurazione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data del primo contratto ovvero dalla diversa data da accertarsi in corso di causa e conseguenti pronunce reintegratorie e risarcitorie.

Instaurato il contraddittorio la convenuta eccepì preliminarmente la decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32, la prescrizione dei crediti retributivi e, nel merito, l’infondatezza delle pretese.

Il Tribunale adito rigettò il ricorso, rilevando la decadenza sia per i contratti scaduti il 10 luglio 2011, sia per quelli intercorsi dal 26.11.2013 al 5.1.2014 (prorogato fino al 30.1.2014) e dall’11.2.2014 al 27.3.2014 (prorogato fino al 6.4.2014).

Per i due contratti successivi ritenne la piena conformità a legge.

2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2883 del 2017, ha confermato la pronuncia di primo grado.

In ordine alla rilevata decadenza – per quanto ancora qui rileva – la Corte napoletana ha ritenuto che l’istante avesse impugnato stragiudizialmente il contratto prorogato al 30 gennaio 2014 e quello prorogato al 6 aprile 2014, per la prima volta, con nota inoltrata a mezzo PEC alla Fondazione in data 14 maggio 2014. Ha fatto decorrere “più correttamente” da tale data il termine di 180 giorni per l’impugnazione successiva, con scadenza il 10 novembre 2014. Ha considerato che la richiesta di tentativo di conciliazione presentata dal D.M. in tale data sospendesse il termine solo per i successivi 20 giorni, per cui, non essendo stata intrapresa dalla Fondazione alcuna iniziativa per aderire alla richiesta di conciliazione in detto termine, ha condiviso l’assunto del primo giudice secondo cui il lavoratore sarebbe incorso nella decadenza dal 30 novembre 2014, con conseguente tardività dell’impugnazione giudiziale depositata il 9 gennaio 2015.

La Corte ha poi respinto anche il secondo motivo di appello con cui il D.M. lamentava che la stipula dei ripetuti contratti a termine dimostrasse l’improprio utilizzo di tale forma contrattuale, anche in violazione della disciplina comunitaria; ha infatti limitato il sindacato agli altri due contratti a termine intercorsi tra le parti e non travolti dalla rilevata decadenza condividendo il giudizio del Tribunale in ordine alla loro conformità a legge.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.M.R. con 3 motivi; la Fondazione Teatro di San Carlo ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, in ordine alla decorrenza del terzo termine di decadenza ivi previsto a seguito della richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 31, della stessa legge e art. 410 c.p.c..

Posto che il D.M. aveva inoltrato tale richiesta alla Fondazione in data 10 novembre 2014 e nei venti giorni successivi la stessa non aveva aderito alla procedura, si deduce che solo dal 30 novembre 2014 decorreva l’ulteriore termine di 60 giorni che dunque non era spirato al momento del deposito del ricorso giudiziale il 9 gennaio 2015.

2. La censura è fondata alla stregua di quanto statuito da Cass. n. 27948 del 2018, precedente di questa Corte cui va data continuità.

2.1. Opportuno rammentare in diritto il testo pro tempore vigente della L. n. 604 del 1966, art. 6, come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, che commina la decadenza di cui si discute: “1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 2. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

2.2. Come è stato rilevato (Cass. n. 22824 del 2015), la norma, nel modificare la L. n. 604 del 1966, art. 6, ha sostanzialmente creato una nuova fattispecie decadenziale, costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro e da adempiere entro tempi ristretti.

L’ipotesi ordinaria – stante la facoltatività del tentativo di conciliazione – è quella del lavoratore che, dopo aver comunicato al datore di lavoro l’atto di impugnativa del licenziamento, proponga direttamente il ricorso al giudice: in tal caso, deve rispettare il suddetto termine di 180 giorni.

Ma il lavoratore può liberamente scegliere di percorrere un’altra strada per impedire l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale, alternativa alla prima.

Può far seguire detta impugnazione, sempre entro il termine di 180 giorni, “dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”.

In tal caso, però, il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombente in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale: deve depositare il ricorso al giudice “a pena di decadenza entra sessanta giorni” dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell’accordo necessario all’espletamento della conciliazione o dell’arbitrato.

2.3. Secondo la Corte territoriale la richiesta di tentativo di conciliazione presentata dal D.M. in data 10 novembre 2014 sospenderebbe il termine solo per i successivi 20 giorni, per cui, non essendo stata intrapresa dalla Fondazione alcuna iniziativa per aderire alla richiesta di conciliazione in detto termine, è stato condiviso l’assunto del primo giudice secondo cui il lavoratore sarebbe incorso nella decadenza dal 30 novembre 2014, con conseguente tardività della successiva impugnazione giudiziale depositata il 9 gennaio 2015.

2.4. La tesi non può essere condivisa.

La richiesta del tentativo di un componimento stragiudiziale può condurre ad un esito negativo secondo percorsi molteplici.

Innanzi tutto può accadere che la procedura richiesta sia accettata dalla controparte e poi espletata ma poi si concluda con un mancato accordo.

E’ l’ipotesi affrontata da Cass. n. 14108 del 2018 secondo cui, in tal caso, non opera il termine di sessanta giorni previsto testualmente dall’ultima parte della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, solo “qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento”; per la richiamata sentenza resta invece “efficace l’originario termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del licenziamento”, precisandosi tuttavia che esso, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., comma 2, è sospeso “per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi”.

Nella diversa ipotesi affrontata da Cass. n. 27948 del 2018 l’esito negativo del componimento stragiudiziale è determinato dall’immediato esplicito rifiuto della controparte di intraprendere la procedura conciliativa richiesta, equiparato, per espressa previsione legale, al caso del mancato accordo necessario al relativo espletamento. Da tale rifiuto decorre il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso giudiziale, insensibile alla disciplina generale della sospensione dei termini di decadenza prevista dall’art. 410 c.p.c., comma 2.

Analogamente, nell’ipotesi all’attenzione di questo Collegio, nel caso del mancato accordo necessario all’espletamento della procedura di conciliazione, che matura allorquando la controparte non abbia accettato la procedura depositando, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente difese, eccezioni e domande riconvenzionali (cfr. art. 410 c.p.c., comma 7), solo dallo spirare di tale termine di venti giorni, evento significativo della non accettazione della procedura che pertanto abortisce in partenza e non viene svolta, decorre un nuovo ed autonomo termine di decadenza che l’ultima parte dell’art. 6, comma 2, più volte citato fissa, inequivocabilmente, in un lasso temporale di sessanta giorni.

2.5. Poichè la Corte territoriale non ha considerato il terzo termine di decadenza di sessanta giorni decorrente dal “mancato accordo” sull’esperimento del tentativo di conciliazione, con una non condivisibile interpretazione che commina la decadenza all’alba del ventunesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di conciliazione dalla controparte, la quale fino al giorno prima avrebbe invece potuto aderire depositando la propria memoria, la sentenza deve essere cassata.

2.6. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, viene pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

“In tema di impugnativa del licenziamento individuale L. n. 604 del 1966, ex art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall’art. 410 c.p.c., comma 7, dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell’ultima parte del citato art. 6, comma 2, il ricorso al giudice a pena di decadenza”.

3. Ne consegue l’assorbimento sia del secondo motivo di ricorso, che denuncia lo stesso errore della Corte territoriale ma sotto forma di omessa pronuncia, sia del terzo motivo che riguarda la legittimità dei contratti a termine ritenuta dai giudici d’appello senza considerare quelli per i quali ha invece ritenuto operante la decadenza.

Da tale assorbimento deriva anche che questa Corte non è tenuta a pronunciarsi sulla istanza ex art. 267 TFUE di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. formulata dalla difesa del ricorrente, atteso che la stessa, allo stato, risulta priva di rilevanza in quanto la cassazione della sentenza impugnata lascia la questione ancora sub iudice, così come devoluta al giudice del rinvio.

Conclusivamente il primo motivo di ricorso va accolto, dichiarando assorbiti gli altri due motivi, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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