Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.8050 del 21/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11499/2017 proposto da:

EP VERNICI s.r.l., in persona del legale rappresentante R.P., rappresentata e difesa dagli Avvocati BRUNO GUARALDI e GIULIANO ROMINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Matteo Acciari in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO presso i cui Uffici, siti in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, è domiciliato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 3530/2016 della CORTE d’APPELLO di ANCONA, pubblicato il 6/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

La EP VERNICI s.r.l. proponeva insinuazione al passivo fallimentare della C.OP.MA. s.c.r.l. – venendovi ammessa in chirografo – con istanza depositata in data 6.8.1984.

Con ricorso depositato in data 30.3.2015, la EP Vernici s.r.l. chiedeva alla Corte d’Appello di Ancona l’equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata del predetto fallimento, durato oltre 30 anni. Chiedeva un risarcimento per danno non patrimoniale pari a Euro 23.250,00, ovvero Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di eccessiva durata ed Euro 1.000,00, per i successivi ventuno. Chiedeva, altresì, ove la Corte avesse ritenuto di fare applicazione del tetto fissato dalla novella della L. n. 89 del 2001, nel valore della domanda accolta dal Giudice, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall’aprile 1984, data della sentenza dichiarativa del fallimento.

Il ricorso era parzialmente accolto con il decreto datato 1.12.2015, pubblicato in data 8.3.2016, con il quale si ingiungeva al MINISTERO della GIUSTIZIA di pagare, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 1.463,93, oltre interessi legali dalla pronuncia e spese di lite.

Nel decreto, il risarcimento era limitato alla conversione in Euro della somma capitale ammessa, in lire, al passivo.

In data 21.3.2016 il decreto era opposto dalla ricorrente.

Si costituiva il Ministero resistendo alla altrui pretesa.

Con decreto n. 3530/2016 del 6.10.2016, la Corte d’Appello di Ancona accoglieva parzialmente l’opposizione riguardo alla sola misura degli interessi, con decorrenza dal deposito del ricorso in monitorio e fino al saldo; respingeva l’opposizione relativamente ai restanti motivi di merito.

Avverso detto decreto la EP Vernici s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste il Ministero della Giustizia con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost. – art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la novella della L. n. 89 del 2001, entrata in vigore l’11.9.2012, avrebbe natura sostanziale, per cui di tale norma non avrebbe potuto farsi applicazione alla fattispecie, nella quale era già sorto il diritto all’equa riparazione. La motivazione della Corte d’Appello sarebbe apparente, là dove afferma che la locuzione “in ogni caso” sia indicativa dell’applicabilità della norma a tutti i ricorsi introdotti dopo la sua entrata in vigore. Infatti, essa non coglierebbe il senso della norma, ovvero ne presupporrebbe una portata retroattiva che il Legislatore del 2012 non ha previsto. Anche la locuzione successiva “misura dell’indennizzo”, per la ricorrente verrebbe erroneamente messa in relazione con la decisione di una sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 25804 del 2015). Ne deriva una violazione di legge sotto due profili: si sarebbe dovuta applicare la novella del 2012 alle sole ipotesi di superamento del termine di ragionevole durata maturate dopo l’11.9.2012, ovvero, comunque, non fare applicazione dell’art. 2 bis, comma 3, per la parte di eccessiva durata maturata prima della sua entrata in vigore, stante l’applicazione retroattiva in malam partem, contraria al diritto costituzionale e convenzionale. Secondo la ricorrente, quello che rileverebbe è il concetto di “valore della causa”, con la necessità di applicare i correttivi previsti per attualizzare le somme.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La Corte di merito ha rilevato che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 2 bis, comma 3, “La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”; e che la locuzione “in ogni caso” è chiaramente indicativa della applicabilità della norma a tutti i ricorsi introdotti dopo la sua entrata in vigore, giacchè la locuzione “misura dell’indennizzo” si riferisce all’indennizzo totale, relativo cioè a tutta la durata del processo presupposto, che non può essere scaglionata in distinti periodi.

1.3. – La Corte richiama, in tal senso, i principi affermati da Cass. n. 25804 del 2015), che anche questo Collegio fa propri, secondo cui la piana esegesi letterale e (ad un tempo) l’interpretazione teleologica della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, (inserito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. 6, lett. b), convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012) escludono che il limite di liquidazione ivi fissato si riferisca alla (sola) misura dell’indennizzo annuo e non (anche) a quella dell’indennizzo totale.

Questa Corte ritiene, infatti, che, nel testo della norma, la congiunzione “anche” e la locuzione “in ogni caso” rendono evidente che il limite del valore della causa si riferisca alla somma totale liquidabile. Se le parole hanno un senso, anche e in ogni caso significano, all’interno dell’unico periodo di cui consta il comma 3, rispettivamente che il limite all’indennizzo correlato al valore della causa va oltre la sola liquidazione per anno di ritardo, e costituisce la soglia massima che l’equa riparazione non può comunque eccedere. La norma in commento potrebbe avere il significato proposto dalla parte ricorrente solo a patto di elidere l’una e l’altra espressione; la cui presenza, per contro, confuta senza possibilità di equivoco la censura in esame.

Identico, per questa Corte, è l’approdo cui perviene l’interpretazione teleologica. Infatti, scopo della norma, che positivizza un’esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c. Italia) quanto nei precedenti di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 633 del 2014; Cass. n. 12937 del 2012) è di evitare il rischio di sovracompensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti (da ciò la manifesta infondatezza delle censure prospettate dalla ricorrente di asserita violazione ad opera dell’art. 2 bis, di norme CEDU ovvero di principi costituzionali: cfr. Cass. n. 14047 del 2016).

1.4. – Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte, che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 si fonda non sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito (cfr. fra le tante, Cass. n. 28749 del 2018; Cass. n. 22646 del 2018; Cass. n. 13083 del 2011; Cass. n. 23416 del 2009).

Viceversa, inteso nel senso caldeggiato dalla ricorrente, la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, non assolverebbe la propria funzione. L’indennizzo del danno da durata irragionevole della lite riguarda, infatti, un diritto la cui violazione, di natura morale, non può eccedere quello stesso valore economico che, essendo in bilico, provoca nella parte in causa l’ansia da attesa. Non senza considerare, infine, che mentre il valore della controversia identifica il proprium del patema indotto dalla pendenza giudiziaria, l’indennizzo annuo costituisce null’altro che una tecnica di liquidazione del danno; la quale, a sua volta, come non può essere confusa con il suo oggetto così non può neppure prevaricarlo.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter – Violazione del D.M. Giustizia n. 55/2014 – Art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il decreto decisorio aveva compensato parzialmente le spese, applicando la compensazione anche alla fase iniziale del novellato procedimento Pinto. In assenza di opposizione incidentale, la statuizione non avrebbe dovuto essere oggetto di rimeditazione da parte del Collegio di merito, quanto meno per la parte di compensi e spese del ricorso introduttivo.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – L’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonchè, ove detta opposizione (come nella specie) sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, in caso di suo accoglimento, anche parziale (Cass. n. 26851 del 2016).

3. – Con il motivo di ricorso incidentale, il Ministero censura la parte della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento degli interessi ex art. 1284 c.c., comma 4, dalla domanda giudiziale, ritenendo che la liquidazione degli interessi ai sensi della suddetta norma sia contraria alla versione novellata, che mira a neutralizzare i vantaggi che il debitore inadempiente deriva dal protrarsi artificioso dei procedimenti giudiziari, mentre nella fattispecie si tratta di procedura che scaturisce da un decreto ingiuntivo.

3.1. – Il motivo è fondato.

3.2. – Questa Corte (nella recente Cass. n. 28409 del 2018) ha rilevato che l’incipit della disposizione normativa di cui all’art. 1284 c.c., comma 4, aggiunto dal D.L. n. 12 settembre 2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), in effetti abbia la funzione di delimitazione dell’ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto. La disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell’art. 1224 c.c., che opera richiamo all’uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d’interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti.

Dunque, sia la struttura letterale della norma, sia la necessità di individuare un significato proprio della stessa, altrimenti inutile ripetizione, lumeggiano la funzione dell’incipit quale delimitazione all’applicabilità della disposizione in questione. Ciò esclude che la citata proposizione iniziale della norma de qua abbia natura di mero inciso per far salva l’autonomia delle parti – già fatta salva in apposita norma – in una disposizione avente natura universale che correla il saggio d’interesse unicamente all’avvio della lite giudiziale per inadempienza ad obbligazione pecuniaria derivante da qualsiasi fonte.

L’opzione ermeneutica di questa Corte rimane confermata e, non già, inficiata dall’osservazione – fatta dalla Corte anconetana a sostegno della sua statuizione – che il Legislatore ebbe appositamente ad estendere anche al giudizio arbitrale l’applicazione della citata norma. Difatti, da un lato, appare perseguito lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e render svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità e, dall’altro, la disposizione dell’art. 1284 c.c., comma 4, comunque, anche in detto giudizio esplica i suoi effetti nei limiti dianzi ricordati.

Infine va considerata proprio la finalità deflattiva perseguita dal Legislatore con l’adozione degli intessi connmerciali, aventi saggio assai più elevato degli interessi legali siccome individuati art. 1284 c.c., ex comma 1. Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l’abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto.

Quindi si deve concludere che la norma di cui all’art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d’avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio.

3.3. – Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell’art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d’interesse o le conseguenze dell’inadempimento.

Nella specie, dunque, l’obbligazione indennitaria, dovuta dallo Stato in dipendenza dell’eccessiva durata di un procedimento giudiziale a sensi della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, non può esser determinata, per la stessa strutturazione della disposizione legislativa che la prevede, che a seguito dell’apposito procedimento giudiziario, sicchè non risulta ipotizzabile la necessaria possibilità per le parti di disciplinare pattiziamente le conseguenze dell’inadempimento.

3.4. – Questo Collegio fa proprie le motivazioni rese da questa Corte, nonchè il principio da essa espresso, secondo cui “il saggio d’interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell’art. 1284 c.c., comma 4, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l’inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie”.

4. – Di conseguenza il decreto adottato dalla Corte d’appello va cassato in relazione alla statuizione afferente il tasso d’interesse dovuto dall’Amministrazione in rapporto alla somma capitale di condanna. Posto che non v’è necessità di alcun accertamento di fatto per l’applicazione nella specie del principio di diritto dianzi affermato, la Corte può procedere a decidere nel merito disponendo che sulla somma capitale dovuta dall’Amministrazione ricorrente dalla domanda corrono gli interessi legali ex art. 1284 c.c., comma 1. Attesa la assoluta novità della questione trattata e dei principi affermati rispetto a questione dirimente, questa Corte reputa che concorrano, ex art. 92 c.p.c., i requisiti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intera lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale; cassa e, decidendo nel merito, esclude l’applicazione nel caso dell’art. 1284 c.c., comma 4, e compensa tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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