Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.8054 del 21/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22049/2017 proposto da:

P.B.A., C.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

FATTI DI CAUSA

C.V., P.B.A. e B.G. con ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 3, depositato presso la Corte di Appello di Firenze in data 30 dicembre 2015, chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento della somma complessiva di 1.625,00 ciascuna, o quella ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo per la dedotta durata irragionevole di un precedente giudizio in materia di equa riparazione protrattosi complessivamente oltre quattro anni (dal gennaio 2011 al Luglio 2015 e articolatosi in due fasi una prima fase davanti alla Corte di Appello di Perugia e l’altra fase davanti alla Corte di Cassazione.

La Corte di Appello di Firenze, con decreto n. 1169 del 2015 accoglieva parzialmente la domanda e ingiungeva al Ministero della Giustizia in favore delle parti istanti il pagamento della somma di Euro 1.200,00, ciascuno con interessi legali e le spese processuali.

Avverso questo decreto interponeva appello il Ministero della Giustizia, eccependo che la notifica del Decreto opposto sarebbe stata effettuata dal solo B.G. per cui nessuna notifica era stata effettuata dalle altre parti; chiedeva la diminuzione dell’importo in maniera tale da ridurlo al valore della causa.

Si costituivano le parti private opposte.

La Corte di Appello di Firenze con decreto n. 177 del 2016 in parziale accoglimento dell’opposizione dichiarava inefficace il Decreto opposto emesso in favore di C. e P. e rideterminava l’indennizzo nella minor somma di Euro 1.013,00, oltre interessi e condannava la stessa Amministrazione a favore del solo B. al pagamento del 50% delle spese del giudizio. La cassazione di questo decreto è stata chiesta da C. e P. con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso C. e P. lamentano la violazione e/o falsa applicazione di legge, L. n. 89 del 2001, artt. 2, 5 e 5 ter: artt. 156,644 e 645 c.p.c.. I ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale non ha considerato che la L. n. 89 del 2001, art. 5, prescrive soltanto la notifica tempestiva del ricorso unitamente al decreto ma non la notificazione di più ricorsi e decreti ad istanza di ognuna delle parti. E di più, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto, neppure, del fatto che la notifica del Decreto monitorio è stata tempestivamente eseguita, in via telematica, presso l’Avvocatura dello Stato di Firenze, ed è stata, da quest’ultima, ricevuta, consentendone la rituale proposizione dell’opposizione per cui è attualmente causa: detta notifica avrebbe quindi, pacificamente raggiunto lo scopo a cui era destinata, così come richiesto dalla L. n. 89 del 2001, art. 5.

1.1.- Il motivo è fondato.

Va qui rilevato che la notifica a nome del primo dei ricorrenti (o di uno dei ricorrenti), come tale del resto indicato nell’intestazione del procedimento, sostituisce a tutti gli effetti l’elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi degli altri ricorrenti, la cui presenza si ricavava dal provvedimento notificato. Pertanto, dal fatto che la richiesta di notificazione menzioni il solo primo ricorrente, o un solo ricorrente, non è lecito desumere che la notifica stessa sia stata effettuata soltanto nell’interesse di lui. D’altra parte, la L. n. 789 del 2001, art. 5, non prescrive la notifica di più ricorsi e decreti per ed ad istanza di ciascuna delle parti del giudizio ex legge ccdd. Pinto, ma, semplicemente, la notifica del ricorso e del decreto (da almeno una delle parti del giudizio).

Pertanto, ha errato la Corte distrettuale nel ritenere che il ricorso ed il decreto di ingiunzione sia stato notificato semplicemente da B. per la sola ragione che nella notifica è stato indicato quale notificante B. perchè, come si è detto, la presenza degli altri ricorrenti si ricava dallo stesso provvedimento notificato.

In definitiva, il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale provvederà alla liquidazione, anche, delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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