LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1361-2017 proposto da:
COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI LEGINIO FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
TORRE LA FELCE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIGLIO MAURIZIO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 3679/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
La CTR del Lazio, con sentenza n. 3679/40/2016, depositata il 13.6.2016 non notificata, rigettava l’appello proposto dal Comune di Latina nei confronti di Torre La Felce s.r.l avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento ICI sul presupposto che la destinazione urbanistica dei terreni fosse a parcheggio e non ad area commerciale.
Avverso la sentenza della CTR il Comune di Latina ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Torre La Felce s.r.l. si è costituita con controricorso.
1. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Latina lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione del diritto di difesa per la mancata comunicazione, nel corso del giudizio di primo grado, dell’avviso di trattazione dell’udienza di merito.
La censura non è fondata.
1.1. Dal fascicolo di ufficio si evince che il Comune di Latina, nel corso del primo grado, si è costituito il 13 marzo 2013, tardivamente in relazione al termine di cui al D.Lgs. 546 del 1992, art. 23, comma 1, (il ricorso era stato notificato il 27.10.2012), dopo la spedizione da parte della CTP di Latina il 4.3.2013 – dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione per la data del 24.5.2013. L’avviso di fissazione va comunicato solo alle parti costituite.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo alla effettiva classificazione urbanistica dei beni. Il ricorrente evidenzia che il valore da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell’ICI è quello catastale essendo irrilevante che la società non avesse ancora ottenuto il titolo concessorio in sanatoria per destinare gli immobili oggetto di imposta ad attività commerciale.
La censura è fondata.
2.1. La rendita catastale è riferita alla destinazione d’uso commerciale dei beni già in atto in data antecedente all’annualità – 2006 – oggetto di contestazione.
In tema di imposta comunale sugli immobili, il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente ma anche l’ente impositore tenuto per legge ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all’imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio) (Cass.16215/2010; Cass. 9894/2017).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019