LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4369-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati EMANUELE BUTTINI, ROBERTO VALETTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1625/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 26/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
la contribuente acquistava 1/2 di unità immobiliare (appartamento ad uso civile abitazione e cantina) facente parte di un fabbricato denominato “*****”, con vendita sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei Beni Culturali. Verificata la condizione sospensiva venivano richieste le agevolazioni fiscali della prima casa e in subordine quelle relative ai beni culturali vincolati.
L’Ufficio revocava i benefici fiscali della “prima casa”ritenendo che l’immobile possedesse caratteristiche di lusso in quanto avente superficie complessiva superiore a mq 240.
L’avviso di liquidazione era impugnato dalla contribuente che sosteneva il proprio diritto alla applicazione dell’agevolazione in quanto l’immobile non presentava caratteristiche di lusso, evidenziando di avere richiesto, in subordine, l’agevolazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004.
La CTP Di Massa Carrara accoglieva il ricorso, affermando che il mancato ricorrere delle condizioni per le agevolazioni richieste in via principale non ostava a che fossero riconosciute le agevolazioni richieste in subordine. La sentenza era confermata dalla CTR con pronuncia n. 1625/3/2017 depositata il 26.6.2017.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con un motivo. Resiste la contribuente con controricorso, illustrato con memoria.
1. Con il motivo, si fa riferimento ad una violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 41,76 e 77 affermando, nella sostanza che una volta che il contribuente sia decaduto dall’agevolazione concessa e poi revocata per difetto dei requisiti, gli sia preclusa ogni altra agevolazione che pur egli abbia, in via subordinata, chiesto nell’atto di acquisto.
Il motivo è fondato sulla base del costante orientamento di questa Corte secondo cui: La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già all’inizio, in quanto i poteri di accertamento e di valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (Cass.8409/2013; Cass.10099/2017; Cass. 14601/2003 e Cass. 6159/1990).
La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del motivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente per decadenza dall’agevolazione.
Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, avuto riguardo all’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di agevolazioni fiscali, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico della contribuente secondo soccombenza.
PQM
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore della Amministrazione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019