Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8091 del 21/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1285-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.A.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1983/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 26 maggio 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da O.A.B. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per l’anno 1992, richiesto dal predetto contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e dal giudice di appello ritenuto al medesimo spettante sulla base della giurisprudenza di legittimità ed essendo, altresì, tempestiva l’istanza di rimborso. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 23 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final. Censura la sentenza impugnata per avere la CTR errato nel riconoscere al contribuente il diritto al rimborso delle imposte pur in presenza di attività di impresa. La censura è inammissibile.

Invero, la questione posta a fondamento del motivo di ricorso, e cioè che l’attività svolta dal contribuente rientrasse nell’ampia nozione di impresa accolta in ambito unionale, non risulta essere stata esaminata nella sentenza impugnata, nè risulta documentato in altro modo che sia stata prospettata nel giudizio di merito, essendosi l’Agenzia delle entrate limitata ad asserire (pag. 8 del ricorso) che il contribuente aveva percepito un reddito di impresa, senza tuttavia indicare gli atti e specificare la sede processuale in cui la questione sarebbe stata dedotta.

Va, in proposito, richiamato l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. nn. 20694, 26129 e 26365 del 2018). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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