Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8094 del 21/03/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1687-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4173/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

La Autoservizi Sicilia s.n.c. impugnava l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle entrate, all’esito di processo verbale di costatazione, contestava – per quanto ancora rileva in questa sede insussistenze attive non contabilizzate per Euro 77.164,47. Il rilievo scaturiva dal controllo del conto patrimoniale attivo “clienti terzi Italia” con saldo di Euro 83.844,03 e del conto patrimoniale passivo “fornitori terzi Italia” con saldo di Euro 161.008,50, per i quali la parte non era stata in grado di esibire documentazione giustificativa sulla natura, qualità e consistenza delle relative prestazioni effettuate e ricevute. Conseguentemente, l’Ufficio, ai sensi dell’art. 88, comma 1, t.u.i.r., riprendeva a tassazione l’importo di Euro 77.164,47, quale saldo debitorio al netto dei crediti, ritenuto non sussistente. Trattandosi di società di persone, l’Ufficio provvedeva alla notifica di autonomi avvisi di accertamento nei confronti dei due soci (al 50%) I.F. e I.V., al fine del recupero, pro quota, del maggiore reddito di partecipazione.

La CTP di Palermo accoglieva parzialmente i ricorsi proposti dalla società e dai soci.

La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da I.V., annullava in toto l’atto impositivo impugnato.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico mezzo deducendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29.

L’intimato non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente, rileva la Corte che non risulta prodotta in atti prova della rituale notifica del ricorso per cassazione alla contribuente.

Il ricorso, infatti, risulta inviato a mezzo del servizio postale ma non vi è in atti l’avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della procedura di notificazione.

Trova quindi, nella specie, applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 25552 del 2017, Cass. n. 13639 del 2010).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva, non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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